Anche chi ha rinunciato al superbonus paga il compenso dell’amministratore

L’innovativo orientamento arriva dal tribunale di Ascoli Piceno: il compenso dell’amministratore, infatti, non è agevolabile

Il compenso straordinario dell’amministratore per la gestione amministrativa della pratica di superbonus non rientra direttamente tra le spese agevolabili in base al decreto Rilancio e, per questo, tutti i condomini, anche quelli che hanno rinunciato ad avvalersi della detrazione prevista dal decreto legge 34/2020 usufruendo dell’accollo dell’assemblea, devono corrispondere al mandatario il dovuto, soprattutto se, in origine, avevano votato a favore della delibera che lo approvava. Lo ha stabilito il tribunale di Ascoli Piceno, nella sentenza 106/2026.

I fatti
Tutto parte dalla domanda proposta da una condomina che, pur avendo originariamente aderito al 110%, aveva poi manifestato, in occasione di una successiva assemblea, il proprio dissenso rispetto all’effettuazione dei lavori per l’efficientamento energetico del fabbricato. La spesa era stata comunque deliberata per effetto dell’accollo, da parte dell’assemblea, della quota della proprietaria contraria, la quale riteneva, però, in virtù del proprio ripensamento, di non dover corrispondere all’amministratore la sua quota del compenso straordinario per l’attività amministrativa e di gestione della pratica.

Il tribunale ha accolto la tesi del condominio resistente e ha rigettato la domanda proposta dall’attrice, sulla base di una particolare interpretazione del deliberato assembleare alla luce della posizione assunta, in proposito, dall’agenzia delle Entrate.

La natura del compenso straordinario
Il giudice evidenzia come il compenso straordinario dell’amministratore di condominio non possa, per sua stessa natura, rientrare tra i costi incentivati e ammessi al superbonus, non essendo, il suddetto compenso, caratterizzato da una diretta correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione.

Gli adempimenti amministrativi effettuati dall’amministratore, e afferenti alla gestione della pratica, rientrano, piuttosto, tra gli obblighi ordinari posti a suo carico in ragione del vincolo di mandato che lo lega ai condòmini, e, per questo, sono da imputare alle spese generali del condominio, ricadenti su tutti i componenti della compagine condominiale. A fondamento di questa posizione, il tribunale richiama la circolare delle Entrate 23/ E del 23 giugno 2022.

Il tema del consenso
Decisiva, infine, la circostanza per la quale l’attrice, pur avendo, in un secondo momento, rinunciato ai lavori di efficientamento energetico rispetto alle parti di sua esclusiva proprietà, aveva comunque beneficiato del superbonus – quanto alle parti comuni – in virtù dell’accollo assembleare della quota di sua pertinenza.

Inoltre, rispetto al compenso straordinario oggetto della disputa, la parte non aveva revocato il consenso originariamente manifestato; la delibera che lo aveva approvato, infatti, e alla quale aveva partecipato anche l’istante col proprio voto favorevole, non era stata impugnata nei termini e, per questo, era divenuta definitiva e vincolante per tutti i condòmini, attrice compresa. Domanda respinta, dunque, ma spese di lite compensate, alla luce della particolare novità della materia trattata.

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