Il Comune che impone l’ intervento di bonifica igienico sanitaria in un appartamento in condominio dove sono presenti animali domestici non può vietare di introdurne di nuovi. Lo ha stabilito il Tar Lazio nella pronuncia 13172/2021 depositata il 20 dicembre.
I fatti
Al tribunale amministrativo si era rivolta una donna, nel cui appartamento avevano effettuato un accesso funzionari di Comune ed Asl – Servizio sanitario, richiamati dai condòmini vicini i quali avevano segnalato che l’immobile non presentava i requisiti igienico – sanitari necessari e idonei neppure in relazione alla cura dei 7 animali domestici che all’interno erano accuditi.
La donna si opponeva ai contenuti dell’ordinanza igienico-sanitaria emessa ai sensi del Testo unico (Tu) Leggi Sanitarie di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265 e aveva prodotto in tal senso una corposa documentazione.
Secondo la ricorrente, non sussistevano effettive situazioni di pericolo né per l’ambiente, né per le persone, né per gli stessi animali domestici, le buone condizioni dei quali risultavano comprovate anche da una attestazione rilasciata da un veterinario. Il sindaco, sosteneva la ricorrente, quale autorità sanitaria, non avrebbe le competenze per valutare comportamenti umani e stato di salute di persone o animali, a tal fine la donna produceva anche referti medici comprovanti la sua «perfetta salute psicofisica».
La situazione in condominio
Il Comune intimato resisteva al ricorso, insistendo sulle condizioni e sui presupposti dell’intervento di urgenza e in particolare soffermandosi sulle condizioni di insalubrità dell’ambiente. Parte dell’appartamento ( ad eccezione di una camera di letto) era stato trovato ripieno di scatole di cartone, pacchi e mobili, con utensili ammucchiati.
L’intero condominio nel quale insiste l’abitazione della donna a detta del Comune subiva le conseguenze della situazione perché dall’appartamento provenivano cattivi odori.
Pericolo che anche il Tar riscontrava pur accogliendo una delle richieste arrivate dalla donna. «È privo di fondamento – scrivono i giudici amministrativi – il divieto di introdurre in termini assoluti animali nell’appartamento, senza termine né modalità o condizioni». La condizione ed il benessere di questi ultimi è oggetto di tutela da parte del Comune, secondo il regolamento locale (e relativi standard di mantenimento e custodia di animali domestici), che non risulta essere contestato.
Ordinanza da riscrivere
L’ordinanza impugnata «comporta una limitazione radicale ed ingiustificata della libertà individuale, priva di causa sia in ordine alla situazione sanitaria (la quale è risolvibile mediante la prescritta bonifica), che guardando al profilo della condizione personale e medica della ricorrente (che non è comprovato versi in condizioni tali da impedirle di prendersi cura in generale di animali domestici)».
Intimato al Comune pertanto di rinnovare il provvedimento nella parte annullata, assicurando la partecipazione degli interessati al relativo procedimento.