Annullabile la delibera che approva il consuntivo se all’avviso non è allegato il registro di contabilità


Va annullata la delibera assembleare che approva il bilancio consuntivo del condominio laddove alla convocazione dell’assemblea non risulti allegata la copia del registro di contabilità.

Ciò in quanto, in mancanza di allegazione del suddetto documento, al singolo condòmino è preclusa la possibilità di verificare che la situazione patrimoniale indicata nel bilancio consuntivo sia effettivamente corrispondente a quella reale. Lo ha affermato il Tribunale di Civitavecchia con la sentenza 9 del 7 gennaio 2021.

I fatti
La vertenza origina dall’impugnazione da parte di un condòmino di una delibera assembleare avente ad oggetto l’approvazione di un bilancio consuntivo. Il condòmino impugnante ne deduceva l’illegittimità, non essendo essa conforme alle prescrizioni previste dall’articolo 1130 bis del Codice civile, secondo il quale il rendiconto condominiale deve contenere le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica.

Esso si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. Il condominio si difendeva precisando che l’assemblea era stata convocata a seguito del giudizio di impugnazione promosso dal condòmino contro delle delibere assunte in precedenza, poi annullate e che la nota esplicativa era stata allegata alla precedente assemblea e, pertanto, non sussisteva la necessità di una nuova allegazione del suddetto documento, trattandosi dello stesso bilancio.

Inoltre, il condominio evidenziava che il rendiconto condominiale comprendeva il riepilogo finanziario (conto economico delle entrate e delle uscite della gestione), lo stato patrimoniale con le indicazioni delle attività e passività, il consuntivo delle spese ed il piano di riparto correlato e chiedeva che il Tribunale dichiarasse la cessazione della materia del contendere, essendo stato il bilancio nuovamente approvato, all’unanimità dei presenti, incluso anche il condòmino impugnante, in una successiva assemblea nella quale erano state fornite a quest’ultimo tutte le risposte sulle contestazioni dallo stesso formulate.

La decisione
Il Tribunale, aderendo all’interpretazione letterale dell’articolo 1130 bis del Codice civile della giurisprudenza di merito che ha ritenuto annullabili le delibere che approvano il rendiconto senza i documenti indicati nella suddetta disposizione (Tribunale di Roma sentenza 20969/2016; Tribunale di Udine 211/2017 e Tribunale di Torino 3528/2017), poiché nel caso esaminato la convocazione dell’assemblea conteneva solo la copia del bilancio consuntivo e il relativo riparto, ha ritenuto fondata la contestazione del condòmino, annullando la delibera impugnata.

Come affermato dalla Cassazione (ordinanza 33038/2018) , ha continuato il giudicante, il registro, il riepilogo e la nota costituiscono parti inscindibili, dalla cui mancanza deriva l’annullabilità della delibera che approva il bilancio, indipendentemente dall’esercizio da parte del singolo condòmino del diritto ad esso spettante di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi delle spese. Scopo della norma, ha concluso, il giudicante, è quello di garantire la massima trasparenza della gestione e di risolvere o evitare contestazioni in sede assembleare oltre a facili impugnazioni.

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