Assemblea, non può essere convocato chi non è più proprietario

Non è corretto da parte dell’amministratore convocare alla riunione di condominio gli ex condòmini.

L’Amministratore ha convocato un ex Condòmino che è stato comproprietario, al 50 per cento, di un immobile fino a marzo 2019 e successivamente la mia è passata per donazione all’altro comproprietario.

Nel 2024 l’amministratore di condominio ha convocato l’assemblea per l’approvazione dei bilanci dal 2018 al 2023, inserendomi nella convocazione stessa, in quanto negli anni 2018 e 2019 ero comproprietario.

La convocazione del ex Condòmino è corretta e gli eventuali debiti che dovessero risultare per gli anni in cui ero comproprietario possano essere ancora ascrivibili a questo soggetto, oppure se essi siano a carico dell’unico proprietario oggi rimasto.

I comproprietari di un’unità immobiliare condominiale rispondono solidalmente nei confronti del condominio in relazione al pagamento degli oneri condominiali (Cassazione, sezione seconda, 26 settembre 2022, n. 27989).

L’amministratore, dunque, può chiedere l’intero a ciascuno. Inoltre, in base all’articolo 63, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, chi cede i propri diritti su un’unità immobiliare resta obbligato solidalmente con chi li acquista per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.

Per tutte le spese relative al periodo anteriore a tale momento, quindi, l’amministratore può rivolgersi all’ex Condòmino.

Quest’ultimo, tuttavia, potrà chiedere al donatario il rimborso di quanto dovesse essere costretto a versare per contribuire a spese relative al periodo successivo all’atto di donazione.

Non è corretto da parte dell’amministratore, invece, convocare alla riunione di condominio gli ex condòmini.

Inoltre, è bene rilevare che, nei confronti degli ex condòmini, l’amministratore non potrà ottenere il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ex articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, che, invece, può ottenere nei confronti dei condòmini. Nel caso esposto dal lettore, dunque, l’amministratore dovrebbe trovare più conveniente rivolgersi all’ex comproprietario/attuale proprietario, che, in ogni caso, risponde per tutti i contributi condominiali in questione ed è ancora condomino.

Articoli correlati

L’assemblea convocata tramite email «ordinaria»

È valida se i condòmini hanno prestato espresso assenso all’invio con tale modalità che non è prevista dal Codice. Vorrei sapere se è possibile inviare la convocazione…

Come si conteggiano i 5 giorni per la convocazione dell’assemblea di condominio

Tema sempre attuale in materia di amministrazione di condominio risulta essere la natura della convocazione assembleare e soprattutto i termini in cui questa debba essere comunicata a…

Il conflitto di interesse del delegato in assemblea non rileva

Occorre verificare se nella realtà l’interesse estraneo del condomino sia stato effettivamente anteposto a quello generale. L’assemblea del mio condominio non ha consentito al mio delegato di…

Il quorum è difficile da definire

Attraverso più interventi legislativi (legge 12/2020 e Dl 125/2020) l’articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, che regola il funzionamento dell’assemblea condominiale, è stato modificato,…

La richiesta di ricevere comunicazioni via Pec

Stando alle previsioni normative le modalità con cui dev’essere inviato l’avviso di convocazione sembra siano a scelta del mittente, cioè dell’amministratore. Un condomino può chiedere all’amministratore di…

La chat condominiale serve per comunicare, mai per deliberare

In una società sempre più tecnologica ed interconnessa, che trova nelle nuove e multiformi potenzialità dei social media validi strumenti da utilizzare su più fronti, non si…