La presenza di attività commerciali nei locali condominiali rappresenta sempre motivo di estremo fastidio per i condòmini.
Facile immaginare che, non appena si presenti l’occasione per ostacolare tali attività, fino ad impedirle o farle cessare, la compagine cerchi di coglierla al volo.
Ma occorre prestare molta attenzione: non sempre l’agire del condominio si rivela fondato, e la carenza di interesse ad agire può vanificare ogni azione giudiziaria. Emblematica è la vicenda che fa da sfondo alla sentenza numero 16415 emessa dal Tar Lazio lo scorso 16 settembre.
L’autolavaggio in condominio
Roma Capitale rilasciava autorizzazione, accesso carrabile, e concessione occupazione suolo permanente a raso, al proprietario di alcuni immobili facenti parte di uno stabile condominiale, che erano stati concessi in locazione al titolare di un’attività commerciale di autolavaggio di tipo industriale. La stessa amministrazione comunale, con successivo provvedimento, disponeva la revoca dell’ atto, in quanto assunto senza alcuna autorizzazione del condominio proprietario dell’area antistante il passo carrabile.
Ma con successiva autotutela, veniva fatta rivivere l’originaria determina, sottolineando che il passo carrabile davanti all’area scoperta di proprietà del condominio, avrebbe potuto scongiurare soste vietate nel tratto di via pubblica antistante il caseggiato.
Il condominio impugnava l’annullamento in autotutela, lamentando come lo stesso non fosse giustificato da alcuna illegittimità viziante il precedente provvedimento di revoca, né da alcuna ragione di interesse pubblico, né tantomeno da un contemperamento degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, posto che il condominio non era stato neppure interpellato e/o chiamato a partecipare al relativo procedimento amministrativo. Il ricorrente illustrava in ricorso i gravi pregiudizi derivanti dallo scarico di liquami in conseguenza dell’attività di autolavaggio, nonché le infiltrazioni di acqua lungo il muro perimetrale dello stabile, posto appena al di sopra del passo carrabile e dell’autolavaggio, il tutto con conseguente ammaloramento dell’edificio, ragion per cui si formulava anche richiesta di risarcimento danni. Per tutti questi molteplici motivi, si chiedeva al Tar territorialmente competente l’annullamento dell’atto
amministrativo.
Convenuto in giudizio, si costituiva il Comune, che chiedeva il rigetto del gravame proposto dal condominio. Anche il titolare dell’autolavaggio si costituiva in giudizio, in qualità di controinteressato, ed eccepiva la mancanza di un reale interesse di parte ricorrente all’annullamento dell’atto avversato.
Il condominio non ha interesse ad agire
Ad essere investito della vicenda è il Tar Lazio che, sulla scorta dei fatti e degli atti di causa, giunge alla seguente conclusione: in capo al condominio non è ravvisabile alcun reale interesse ad ottenere l’annullamento del provvedimento comunale. E difatti, secondo i giudici amministrativi, il pregiudizio fatto valere da parte ricorrente non è riconducibile all’atto contestato in sè, bensì all’attività commerciale di autolavaggio esercitata dal conduttore dell’immobile a cui l’autorizzazione di passo carrabile si riferisce. Funzione del passo carrabile è essenzialmente quella di consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli.
L’autorizzazione di passo carraio non può essere contestata in via giudiziale se il pregiudizio prospettato non è legato al provvedimento in quanto tale, ma ad asseriti comportamenti di un controinteressato, nei confronti dei quali la parte ricorrente può eventualmente tutelarsi in sede civile.
Nel caso di specie, il condominio agisce in ragione di indimostrati pregiudizi derivanti dall’attività di autolavaggio, e non si coglie quale potrebbe essere l’utilità conseguente all’annullamento dell’autorizzazione, rimanendo del tutto indimostrato che, a tale annullamento, conseguirebbe la cessazione dell’attività commerciale. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.