Caduta dalle scale: luminosità e ampi spazi escludono la responsabilità del condominio

In tema di danni da caduta dalla scale condominiali, allorché venga accertato che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato causato dalla cosa, che diventa mera occasione dell’evento, e deve ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito.
Questo il principio di diritto applicato dalla Corte d’appello di Salerno, sentenza numero 1045 del 24 settembre 2020, che ha negato il risarcimento per danni da caduta dalle scale condominiali.

Niente responsabilità del condominio
Secondo i giudici, nel caso di specie l’incidente è stato causato dalla stessa disattenzione della vittima, considerato che la caduta si è verificata tra le 16 e le 17 del mese di giugno, dunque in condizioni di luce ottimali e in un ambiente spazioso e privo di insidie. Insomma, sufficiente luminosità e ampi spazi sono condizioni che possono escludere la responsabilità del condominio ed addossare la colpa per la caduta dalle scale alla “disattenzione” della vittima.

Il fatto
La vicenda trae origine dall’azione risarcitoria promossa da una signora contro il condominio. L’attrice lamentava di essere scivolata su una macchia d’olio presente sulle scale condominiali. Sosteneva inoltre che a causa della caduta aveva riportato lesioni di cui chiedeva il risarcimento al condominio, ritenuto responsabile per mancata custodia delle scale condominiali. Il condominio si è opposto alla domanda.
Secondo l’ente non vi è stata alcuna azione o omissione che abbia potuto integrare la violazione degli obblighi di custodia del bene comune. Inoltre, mancano le prove della presenza della macchia d’olio sulle scale. La pulizia delle scale risulta essere state sempre puntualmente eseguita dalla ditta incaricata. Anzi, non risulta dimostrato nemmeno se la caduta sia o meno avvenuta sulle scale condominiale. Senza considerare che il sinistro sarebbe avvenuto in pieno giorno, quindi in condizioni di luminosità ottime. Per cui la caduta, se mai avvenuta, sarebbe da imputare alla disattenzione della vittima. La Corte d’appello di Salerno ha accolto le difese del condominio. Manca la prova della caduta Secondo i giudici, le prova raccolte nel primo grado di giudizio non sono sufficienti a dimostrare se la caduta sia realmente avvenuto sulle scale del condominio. «È fatto di comune esperienza – osserva la Corte – che la caduta in un condominio, specie quando avviene in mezzo alle scale e si svolge con modalità tali da richiamare l’
attenzione di diversi abitanti del fabbricato, quali sono il rumore della caduta e i conseguenti lamenti che la caduta suscita, ha una certa risonanza e dunque viene conosciuto dagli abitanti del condominio all’istante o subito dopo, non solo in occasione dell’assemblea condominiale, in cui si discute del relativo atto di citazione».

Disattenzione e caso fortuito
Ma anche ipotizzando che la caduta sia realmente accaduta, come sostenuto dall’attrice, la domanda va comunque respinta, in quanto le circostanze in cui sarebbe avvenuta (pianerottolo perfettamente illuminato dalla luce naturale, scale ampie) fanno propendere per il caso fortuito: la caduta cioè non è imputabile alla mancata custodia del condominio, bensì alla disattenzione della vittima.

La corte richiama i principi affermati dalla Cassazione con la sentenza 12895/2016 :«Ai sensi dell’articolo 2051 Codice civile, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato causato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito». Dunque – concludono i giudici – anche nel caso di specie la domanda è da rigettare, «in quanto l’incidente dovrebbe essere ascritto al caso
fortuito, data le condizioni in cui si sarebbe verificato, ossia alle 17,00 nel mese di giugno, in un palazzo non risultante angusto e poco luminoso».

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