Convocazione con l’avviso di giacenza nella casella postale

La convocazione all’assemblea condominiale si presume perfezionata anche solo con l’avviso di giacenza immesso nella cassetta postale.

Nel caso di una comunicazione inviata con una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non consegnata per assenza del destinatario, questa si presume ricevuta anche solo mediante il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, e non quando la raccomandata viene effettivamente ritirata.

Questo il principio specificato dalla sentenza della Cassazione Sezione VI, 24/09/2020, numero 20001.

La vicenda
Il caso muoveva dall’impugnazione di una delibera assembleare da parte di due condomine, le quali assumevano, tra le altre cose, la tardiva convocazione all’assemblea da parte dell’amministratore di condominio. I giudici di merito, tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello, rigettavano la prospettazione delle condomine e le condannavano alla refusione delle spese legali del condominio. La questione giungeva quindi in Cassazione, a seguito di ricorso proposto da una delle due proprietarie.

Nel predetto ricorso la condomina assumeva violate le norme relative alle spese legali nella misura in cui la Corte d’Appello non aveva valutato che la questione relativa alla tardiva notificazione della convocazione all’assemblea di condominio fosse giurisprudenza controversa e quindi nel relativo giudizio la Corte avrebbe dovuto compensare le spese legali tra le parti.

La Cassazione
La Cassazione rigettava integralmente il ricorso. La Suprema Corte, infatti, considerava non controversa la materia della convocazione all’assemblea condominiale e ne illustrava le caratteristiche. Occorre premettere che l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice Civile afferma al comma III che “L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione”.

Essendo non controverso il termine, quindi, la questione verte sulla validità della convocazione a mezzo raccomandata a/r la quale, a causa dell’assenza del destinatario dalla residenza, venga sostituita da un avviso di giacenza.

In tale caso, a fare fede per la convocazione, conta il termine di consegna dell’avviso di recepimento o l’effettivo ritiro del plico della raccomandata all’ufficio postale?Al fine di chiarire questo aspetto la Cassazione citava una ulteriore norma: l’articolo 1335 del Codice Civile.

Si legge in questa legge infatti che “La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”. La Cassazione, inoltre, specificava che in caso di avviso di giacenza, a fare fede per la verifica della tempestività del termine di notifica è la data della conoscibilità della comunicazione, e non quella dell’effettivo ritiro della raccomandata, anche perché il ritiro dipende effettivamente dalla volontà del destinatario e non del mittente. Alla luce di tale principio la Cassazione rigettava il ricorso e condannava la condomina a rifondere le spese di lite.

‘art. 810 cc, possono formare oggetto di diritti.

Articoli correlati

La sopraelevazione può essere autorizzata solo dal Tar

Se non si mette in pericolo la statica del fabbricato, il Comune può autorizzare la sopraelevazione a prescindere dal consenso degli altri condòmini. La recente sentenza del…

Legittima la delibera che regola il diritto di accesso carrabile e vieta il parcheggio

Non deve però precludere l’uso diverso del bene comune In assenza di un consenso scritto di tutti i condòmini, l’uso esclusivo di una parte comune del condominio…

Delibera annullabile se l’amministratore vota per delega

Il divieto introdotto dalla riforma del 2012 non può essere superato nemmeno da eventuali previsioni contrarie del regolamento condominiale. È annullabile, ai sensi dell’articolo 67, comma 5,…

Una delibera è invalida se i millesimi contrari superano quelli favorevoli

Una delibera è invalida se i millesimi contrari superano quelli favorevoli, anche quando la maggioranza dei presenti ha votato a favore. Un richiamo che dovrebbe risuonare chiaramente…

La delibera che approva i bilanci legittima l’operato dell’amministratore

Una volta che l’assemblea condominiale abbia approvato i bilanci ed i relativi stati di ripartizione e la delibera non viene impugnata, l’operato dell’amministratore deve ritenersi ratificato e…

Il termine per impugnare decorre dal decimo giorno successivo alla giacenza

Il termine di trenta giorni per impugnare la delibera condominiale decorre, per l’assente, in caso di mancata consegna della raccomandata contenente il verbale d’assemblea, dal decimo giorno…