Convocazione valida se firmata dall’accomandante


È valida, secondo il principio della “rappresentanza volontaria” la convocazione di assemblea su carta intestata alla società in accomandita semplice amministratrice sottoscritta dal socio accomandante.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 335 del 10 gennaio 2017 , ha accolto il ricorso di un condominio, amministrato da una società in accomandita semplice, che si era visto annullare, dalla Corte d’appello (ribaltando la sentenza di primo grado), la delibera assunta da un’assemblea convocata, secondo la Corte di merito, da un soggetto non legittimato in quanto era stata sottoscritta dal socio accomandante, violando così l’articolo 66 delle Disposizione di attuazioni del Codice civile, dove prevede che l’assemblea venga convocata dall’amministratore.

I giudici di legittimità hanno, preliminarmente, precisato che il socio accomandante di una SAS può compiere atti di amministrazione e operazioni gestorie della società, purché ciò avvenga nel quadro di un rapporto di subordinazione all’accomandatario o in base a procura speciale a lui rilasciata per singoli affari – Cassazione sentenza n. 4824 del 1986.

La Corte territoriale, sottolineala Cassazione, non doveva fermarsi al rilievo che il sottoscrittore dell’avviso non era il rappresentante legale della società (socio accomandatario) ma avrebbe dovuto accertare, in base al meccanismo della rappresentanza volontaria, l’imputabilità giuridica dell’avviso di convocazione alla società di cui era stato speso il nome.

Rinvia, pertanto, ad altra sezione della corte di appello per la riesamina della questione alla luce dei principi esposti.

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