Decorsi dieci giorni dall’avviso di giacenza, la comunicazione si intende ricevuta dal destinatario

Il termine per impugnare una delibera decorre dalla comunicazione tramite raccomandata con
avviso di ricevimento del verbale assembleare al condomino assente.


Se, però, il postino non trova il destinatario, la comunicazione si considererà eseguita una volta decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza o, se anteriore, dalla data di ritiro del piego. Non rileverà, pertanto, la data dell’effettivo ritiro se effettuato oltre quel momento. L’intento evidente è di bilanciare l’interesse del notificante e quello del destinatario, mancando una norma espressa. Lo afferma
la Corte di appello di Ancona con sentenza 123 del 18 gennaio 2024.

La vicenda processuale
L’assemblea si teneva il 21 febbraio; l’avviso di giacenza veniva effettuato il 5 marzo; il plico veniva
ritirato il 20 marzo; l’impugnazione veniva proposta il 16 aprile. Il Tribunale di Ascoli Piceno
riteneva l’impugnazione intempestiva. Il giudice infatti non accoglieva la tesi dell’attore, secondo
la quale la decorrenza del termine di trenta giorni per l’impugnazione decorre dal momento
dell’effettiva conoscenza della deliberazione (dunque dal 20 marzo, data di ritiro del plico), ma
aderiva all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il termine decorre dal decimo giorno successivo
all’avviso di giacenza del plico contenente il verbale della delibera condominiale impugnata
(dunque dal 15 marzo, decimo giorno successivo al 5 marzo, data dell’avviso di giacenza).

I motivi della decisione
Secondo il consolidato indirizzo della Cassazione, ricordano i giudici di merito, ai fini del decorso
del termine di impugnazione, la comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento
del verbale assembleare al condomino assente si ritiene eseguita – nell’ipotesi di mancato
reperimento del destinatario da parte dell’agente postale – decorsi dieci giorni dalla data di
rilascio dell’avviso di giacenza o, se anteriore, da quella di ritiro del piego, in applicazione
analogica dell’articolo 8, comma 4, della legge 890/82.
Questo, per poter garantire il bilanciamento tra l’interesse del notificante e quello del destinatario,
mancando una norma espressa (Cassazione 25791/16). Ecco che, prosegue la pronuncia, non avrà
rilievo la data di effettivo ritiro del plico, se successivo. Nella vicenda, allora, messe a confronto le
varie date, l’impugnazione era tardiva.

La Corte d’appello anconetana precisa, inoltre, che sul condominio non incombe un particolare
onere di prova documentale. Poiché il condomino appellante non ha contestato l’avvenuta
consegna dell’avviso di giacenza ed il successivo ritiro della raccomandata, non può ritenersi
necessaria da parte del condominio la produzione dell’avviso di ricevimento (Cassazione, 27
ottobre 2022, numero 31845).

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