Delibera di bilancio, chi la impugna potrà ottenere il rimborso di quanto non dovuto


Impugnare la delibera con cui l’assemblea ha approvato il rendiconto (articolo 1137 codice civile) e, al contempo, opporre il decreto ingiuntivo con cui il Condominio chiede il pagamento degli oneri arretrati, in forza del citato rendiconto (a norma dell’articolo 63 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile) è una strategia processuale da meditare, in quanto potrà sortire un effetto favorevole solo a medio-lungo termine.

La nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l’approvazione delle spese condominiali non può, infatti, essere fatta valere nel giudizio di opposizione, bensì solo in via separata con l’impugnazione di cui all’art. 1137 c.c. (Cassazione civile nr 10427 del 2000).

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questo riservato al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate” (Cassazione civile nr 26629/2009) Quindi, ove per ipotesi, il giudice del procedimento di impugnazione della deliberazione non concedesse la sospensiva sull’efficacia esecutiva di cui è provvista dalla nascita la predetta statuizione, e, frattanto, il concomitante procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo dovesse concludersi con sentenza, questa, più che verosimilmente, non potrà che respingere le richieste del condòmino dissenziente. A tale conclusione perviene il Tribunale di Milano con il provvedimento n. 4895 del 2017, emesso in data 04 maggio 2017 .

Il giudice meneghino, tuttavia, precisa che il “sistema” delineato dalla giurisprudenza non lascia scoperta la tutela delle ragioni del condòmino “moroso” (secondo il rendiconto): questi mantiene la titolarità del “diritto alla ripetizione” delle somme versate al Condominio opposto, ove il procedimento di impugnazione della delibera si concluderà, infine, con esito a sé favorevole.

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