Diritto di accesso dei Creditori su chi amministra il condominio

I dati sull’amministratore in carica, se non esposti in condominio in base all’articolo 1129 del Codice civile, possono essere ottenute dall’agenzia delle Entrate a condizione che sia dimostrato il fine di tutela di un proprio interesse giuridico.

A quasi un decennio dall’entrata in vigore della legge 220/2012 la conoscibilità in capo ai terzi del soggetto incaricato dell’amministrazione di un condominio è questione ancora da risolvere.

L’affissione in condominio
Il legislatore del 2012 aveva previsto che nei locali condominiali fosse «affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore» (articolo 1129 del Codice Civile) ma l’esperienza pratica di questi anni ha mostrato tutte le lacune della norma.

Inoltre le informazioni ricavabili dalla targa sono spesso insufficienti, come nel caso in cui l’amministratore muti il proprio domicilio o i recapiti di contatto rispetto a quelli esposti.

La soluzione
La soluzione, però, è nella legge 241/1990, segnatamente facendo leva sul comma 7 dell’articolo 24 sul diritto di «accesso difensivo». La direzione regionale del Veneto dell’agenzia delle Entrate ha, infatti, di recente accolto una serie di istanze consentendo al creditore di vari condomìni di individuare le generalità complete e il domicilio professionale dei rispettivi amministratori.

L’Agenzia è probabilmente l’unico ente in possesso dei dati aggiornati perché viene informata dallo stesso amministratore della propria nomina affinché si provveda all’aggiornamento dei «dati relativi al rappresentante» nel certificato di attribuzione del codice fiscale condominiale.

La Dre veneta ha considerato le informazioni come documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo (articoli 22 e seguenti della legge 241/1990). L’unico onere è un’adeguata motivazione nonché la prova che i documenti di cui si chiede l’esibizione sono pertinenti con la lite in corso e necessari alla propria difesa: «si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive (…) l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare» (come spiega la sentenza 4/2021 del Consiglio di Stato).

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‘art. 810 cc, possono formare oggetto di diritti.

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