È consentito tagliare i rami o le radici se le piante del vicino sconfinano

Alberi e siepi non devono superare l’altezza del muro divisorio posto al confine. Per la manutenzione ordinaria l’amministratore non ha bisogno di via libera

Belli da vedere, onerosi da gestire. Parliamo dei giardini condominiali che gran parte di noi ha desiderato avere nei giorni bui dell’inizio del periodo pandemico. Un appartamento in un condominio con giardino è certamente una bella cosa, ma la manutenzione diventa fondamentale per evitare di produrre danni di cui il condominio sarebbe responsabile. Fermo restando che in alcuni casi anche l’albero di alto fusto posto nel giardino del singolo può dover essere manutenuto da tutti i condòmini, qualora la sua presenza fosse elemento caratterizzante il decoro dello stabile.

La distanza dal confine
Partiamo dal rispetto della distanza tra gli alberi. L’articolo 892 del Codice civile precisa che, se non esiste un muro divisorio, è imposta la distanza di tre metri dal confine per gli alberi di alto fusto e quella di un metro e mezzo per gli alberi il cui tronco non superi i tre metri. Cinquanta centimetri la distanza per le siepi, che invece si tende a collocare esattamente sul confine, per evidenti ragioni di tutela della riservatezza.

Le distanze non devono essere rispettate se sul confine esiste un muro divisorio. In questo caso, gli alberi o le siepi tenute a distanza irregolare non devono però superare l’altezza del muro. L’articolo 895 del Codice civile regola le situazioni nelle quali si era formato un diritto di tenere la vegetazione a distanza non regolare e stabilisce un principio da ricordare: se muore l’albero d’alto fusto, il diritto cessa assieme alla pianta; se si tratta di una siepe la stessa regola può applicarsi se viene tagliato l’intero filare, mentre non basterebbe l’eliminazione di una pianta. Inoltre, è consentito tagliare i rami o le radici della pianta del vicino che si protendano oltre il confine delle proprietà (articolo 896 del Codice civile) e, se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

La manutenzione del verde
Ci sono poi le regole relative alla manutenzione periodica del verde comune. Con riferimento alla disciplina condominiale, l’ordinario intervento di potatura, diretto a tenere ordinati i rami e il fogliame, costituisce attività di manutenzione ordinaria, che può essere disposta dall’amministratore. Trattandosi di interventi periodici, sarebbe opportuno che la relativa spesa fosse inserita nel preventivo del rendiconto. Al contrario, la potatura straordinaria, che può essere decisa anche per ragioni di sicurezza e che comunque abbia l’effetto di alterare la struttura della pianta, è intervento dell’amministratore giustificabile solo laddove si tratti di evitare situazioni di incombente pericolo (si pensi agli ormai frequenti colpi di vento), mentre compete all’assemblea la decisione sulla sua completa esecuzione.

Le regole locali: il caso Milano
Ogni comune ha le sue regole. A Milano, ad esempio, è obbligatoria l’autorizzazione dell’Amministrazione comunale per:

1) gli interventi di potatura straordinaria, che alterino la naturale forma della chioma e la struttura
degli alberi;

2) l’abbattimento di alberi soggetti a salvaguardia

È infatti necessario ricordare che la potatura straordinaria richiede anche il coinvolgimento delle Autorità, salvo che si ricorra all’abbattimento di alberi o la potatura di rami per risolvere un pericolo imminente.

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