Gestione ordinaria senza delibera

Le spese di manutenzione ordinaria e quelle relative ai servizi comuni essenziali non richiedono la preventiva approvazione da parte dell’assemblea dei condomini. Così ha stabilito la Cassazione con la sentenza 454 del 2017.

La Corte di Cassazione ha ribadito tale principio nel caso di alcuni condòmini che avevano impugnato la delibera di approvazione dei consuntivi perché, tra gli altri motivi, a loro dire, le spese in essi riportate non erano state oggetto di preventiva approvazione da parte dell’assemblea. Tribunale e Corte di Appello davano loro torto.

Dello stesso avviso la Corte di Cassazione: ‹‹Le spese di manutenzione ordinaria e quelle relative ai servizi comuni essenziali non richiedono la preventiva approvazione dall’assembleari condomini in quanto trattasi di esborsi ai quali l’amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle delibere dell’assemblea››.

Le voci di spesa per impermeabilizzazione di parti comuni, in contestazione, per la Corte non sono da ritenersi estranee alla gestione del condominio perché, per la loro natura e consistenza, sono da annoverarsi tra le opere di ordinaria amministrazione destinate alla conservazione della cosa comune e rientrano, perciò, nelle attribuzioni dell’amministratore.

Anche i contratti di appalto dei servizi (come manutenzione dei giardini, derattizzazione e disinfestazione) rientrano nella gestione ordinaria: tendono alla conservazione delle cose comuni e, quindi, sono nelle competenze dell’amministratore e vincolanti per tutti i condomini senza necessità di alcuna preventiva approvazione assembleare.

L’elemento distintivo dell’ordinaria amministrazione, come tale sottratta al presupposto autorizzativo dell’assemblea, risiede, pertanto, nella normalità dell’atto di gestione condominiale rispetto allo scopo dell’utilizzazione e del godimento dei beni comuni.

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