L’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore del condominio per la cattiva gestione contabile è preclusa nel caso in cui l’assemblea abbia approvato i bilanci e le relative delibere non siano state impugnate. Lo ha precisato il Tribunale di Roma con l’ordinanza pubblicata il 22 giugno 2021 all’esito del giudizio sommario di cognizione promosso da un condominio nei confronti dell’ex amministratore.
La vicenda
Con ricorso ex articolo 702 bis del Codice di procedura civile, l’ex amministratore di un condominio veniva convenuto in giudizio per essere condannato alla restituzione in favore della compagine condominiale di un’ingente somma di denaro.
Il condominio sosteneva che l’amministratore nel corso del suo mandato, durato dal 2010 al 2014, aveva utilizzato le somme richieste in restituzione per scopi estranei alla gestione del condominio, che dai riscontri contabili eseguiti da un professionista, appositamente incaricato dallo stesso condominio, erano emersi una serie di prelevamenti dal conto corrente condominiale e l’emissione di assegni senza nessuna giustificazione sull’utilizzo e che le suddette irregolarità erano state confermate dalla perizia che era stata redatta nell’ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo.
L’ex amministratore si difendeva contestando la fondatezza della domanda formulata dal condominio e nel chiederne il rigetto, evidenziava, fra l’altro, che i bilanci erano stati regolarmente approvati e nessuna domanda di revisione, come previsto dall’articolo 266 del Codice di procedura civile, era stata formulata dal condominio.
Poiché dall’istruttoria era emerso che le delibere di approvazione dei bilanci relativi ai primi tre anni di gestione non erano state impugnate, né era stata fornita prova circa la ricorrenza di alcun elemento dal quale potesse emergere la possibile nullità delle stesse, il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda del condominio, condannando l’ex amministratore alla restituzione delle somme relative all’ultimo anno di gestione per il quale non era stato ancora approvato il rendiconto.
Conclusioni
Dopo l’approvazione dei rendiconti annuali, non impugnati nei termini previsti dall’articolo 1137 del Codice civile, ha osservato il giudice capitolino, non è possibile proporre un’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore, per lo meno in riferimento alla cattiva gestione contabile, peraltro neppure avvalorata da una relazione redatta da un revisore contabile che, ai sensi dell’articolo 1130 bis del Codice civile, può essere nominato dall’assemblea in qualsiasi momento.