I cinque giorni liberi per la convocazione in assemblea vanno contati dalla ricezione dell’avviso


Numerose pronunce riguardano l’invio tardivo dell’avviso di convocazione assembleare, che deve essere inviato e ricevuto 5 giorni prima della data di svolgimento della riunione. È il tema della sentenza della Corte d’appello di Napoli numero 1959 del 2024.

I fatti di causa
In primo grado era stata affermata la validità dell’avviso di convocazione dell’assemblea, facendo decorrere il termine di cinque giorni, stabilito dall’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile, non dalla data di ricezione della raccomandata ma dall’invio della stessa.

Tuttavia, l’avviso di convocazione assembleare è un atto unilaterale recettizio; pertanto, nel termine dilatorio dei cinque giorni, l’avviso deve pervenire al destinatario, solo così venendo assicurato al condomino uno spazio temporale congruo al fine di compiere le valutazioni di interesse sul se e sul come partecipare all’adunanza. Nella specie, detto termine non era stato osservato, perché l’avviso era pervenuto soltanto due giorni prima della data fissata per l’assemblea.

La normativa di legge e la sua interpretazione
Per effetto degli articoli 1136 Codice civile e 66 disposizioni attuative Codice civile, ogni condomino ha il diritto di intervenire all’assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare; con la conseguente necessità che l’avviso di convocazione, quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo alla riunione dell’assemblea in prima convocazione. Così, del resto, lascia intendere l’espressione letterale «comunicato», la quale evoca la regola di cui all’articolo 1335 Codice civile.

Ne deriva che il mancato rispetto del termine di ricezione dell’avviso da parte dell’avente diritto costituisce motivo di annullamento della delibera assembleare, ai sensi dell’articolo 1137 del Codice Civile, come espressamente previsto dall’articolo 66 terzo comma disposizioni attuative, che fa riferimento non solo all’omessa, ma anche alla tardiva o incompleta convocazione (Cassazione sentenza 24041 del 2020).

Nell’indagine sull’osservanza del termine in questione non poteva nemmeno trovare applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, come, invece, erroneamente affermato dal Tribunale, poiché tale regola è stata sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali (Cassazione Sezioni unite 24822 del 2015).

L’esito
Nel caso in esame, la raccomandata dell’avviso di convocazione era pervenuto agli appellanti soltanto due giorni prima dell’assemblea fissata in prima convocazione; l’avviso, quindi, è stato ritenuto intempestivo, con conseguente illegittimità della deliberazione assunta. L’accoglimento di tale motivo, imponendo l’eliminazione integrale della deliberazione, ha assorbito la disamina dei rimanenti motivi d’appello proposti.

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