Un condominio è intestatario di un’area comune destinata al parcheggio delle autovetture dei condòmini. L’area ha una propria rendita autonoma e l’amministratore versa l’IMU al Comune. È possibile sostenere che i parcheggi costituiscono pertinenza delle singole proprietà individuali, così da considerare l’intera area esente dall’imposta?
La risposta è negativa. Supponendo che l’area sia accatastata come “bene comune censibile”, quindi dotato di rendita catastale, si segnala quanto disposto dall’articolo 1, comma 768, della legge 160 del 2019, secondo cui, «per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero 2, del Codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condòmini».