Il principio dell’apparenza del diritto che tutela i terzi in buona fede non si applica al condominio dopo la riforma che ha istituito l’anagrafe condominiale.

All’assemblea condominiale va convocato il vero proprietario della porzione immobiliare e non anche colui che si sia comportato, nei rapporti con i terzi, come condomino senza esserlo.

È il chiarimento fornito dalla Cassazione nella sentenza 31826/2022 depositata il 27 ottobre. La Suprema corte fa chiarezza in particolare sull’omessa convocazione dei condòmini alle luce delle norme precedenti la riforma del 2012. L’istituzione dell’anagrafe impedisce di inviare comunicazioni sbagliate Richiamato il principio per il quale nei rapporti tra il condominio ed i singoli partecipanti ad esso le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto, che tutela i terzi in buona fede, non riguarda i condòmini. Il motivo è legato al fatto che la riforma ha istituito l’anagrafe condominiale e quindi «l’eventuale norma del regolamento condominiale, diffusa nella pratica, che, impone ai condòmini di comunicare all’amministratore i trasferimenti degli immobili di proprietà esclusiva, ha lo scopo proprio di consentire la corretta convocazione dei soggetti legittimati a partecipare all’assemblea condominiale» (Cassazione Sezioni unite 5035/2002; Cassazione 4026/2021, e Cassazione 16614/2022; Cassazione 23621/2017; Cassazione 8824/2015 ; Cassazione 17039/2007; Cassazione 1627/2007; Cassazione 2616/2005).

Negazione del principio di apparenza anche per le spese La “negazione del principio di apparenza” riguarda non unicamente la riscossione dei contributi condominiali, ma anche la convocazione dell’assemblea.

Ciò in virtù del fatto che dichiarare il contrario, oltre a contrastare con alcune sentenze della Cassazione« condurrebbe ad una incongrua dissociazione ‐ si legge ‐ fra il soggetto avente diritto ad essere avvisato ed a partecipare alle riunioni assembleari, che potrebbe essere anche il condominio ‹‹apparente››, e il soggetto invece obbligato a contribuire alle spese e destinatario delle pretese di riscossione, che dovrebbe necessariamente essere il condomino ‹‹reale››, sebbene lo stesso non avesse potuto prender parte alla formazione della volontà collegiale che abbia approvato e ripartito quelle spese». L’omessa convocazione di una reale condomina, pertanto, rende nulle le delibere.

‘art. 810 cc, possono formare oggetto di diritti.

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