Il proprietario del box in edificio separato paga solo il supercondominio

Concorre alle sole spese riguardanti la palazzina autorimesse, e non a quelle che riguardano la costruzione in cui si trovano le abitazioni.

Il proprietario di un box in un supercondominio, nel quale non possiede appartamenti.
Il box si trova in una costruzione a sé stante, che si sviluppa solo al piano terra e comprende solo autorimesse. Le spese che vengono addebitate riguardano sia il condominio sia il supercondominio, ma questo è giusto, visto che non fruisce di alcun servizio inerente al condominio?

La figura del condominio parziale è stata da tempo desunta dalla giurisprudenza dalla norma di cui all’articolo 1123, terzo comma, del Codice civile, che recita: «Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità».

Questo orientamento è stato confermato anche dopo la riforma del condominio (legge 220 del 2012).
Si veda, tra le altre, la seguente massima: «Il criterio della ripartizione delle spese in relazione all’uso trova ulteriore regolamentazione nell’ipotesi di condominio parziale, configurabile ex lege tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell’edificio in condominio. In tal caso, i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all’assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità e, conseguentemente, non concorrono alle spese se dalle cose indicate dall’articolo 1117 del Codice civile (scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte del fabbricato) essi non traggano utilità, salva diversa attribuzione per titolo».

Nel caso descritto dal quesito, il box in questione fa parte di un fabbricato composto solo da autorimesse, e separato dallo stabile condominiale. Si ritiene, pertanto, che il proprietario del box debba concorrere alle sole spese riguardanti la palazzina autorimesse, e non a quelle che riguardano la costruzione in cui si trovano le abitazioni.

Articoli correlati

Anche il rendiconto che riporta le morosità pregresse dopo l’approvazione può essere impugnato

Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al Condominio incluse le morosità…

Gestione ordinaria senza delibera

Le spese di manutenzione ordinaria e quelle relative ai servizi comuni essenziali non richiedono la preventiva approvazione da parte dell’assemblea dei condomini. Così ha stabilito la Cassazione…

Il cortile e tutti i beni che danno aria e luce sono condominiali

La Corte di cassazione, con la sentenza 2532, è tornata sulla nozione di cortile, comunemente inteso come «l’area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un…

Anche chi ha rinunciato al superbonus paga il compenso dell’amministratore

L’innovativo orientamento arriva dal tribunale di Ascoli Piceno: il compenso dell’amministratore, infatti, non è agevolabile Il compenso straordinario dell’amministratore per la gestione amministrativa della pratica di superbonus…

La sopraelevazione può essere autorizzata solo dal Tar

Se non si mette in pericolo la statica del fabbricato, il Comune può autorizzare la sopraelevazione a prescindere dal consenso degli altri condòmini. La recente sentenza del…

L’impiegato pubblico amministra condomìni solo se autorizzato

Il dipendente pubblico non può svolgere l’attività di amministratore di condominio senza l’autorizzazione del datore di lavoro. Neppure se si tratta di un’attività occasionale o saltuaria. Unica…