Concorre alle sole spese riguardanti la palazzina autorimesse, e non a quelle che riguardano la costruzione in cui si trovano le abitazioni.
Il proprietario di un box in un supercondominio, nel quale non possiede appartamenti.
Il box si trova in una costruzione a sé stante, che si sviluppa solo al piano terra e comprende solo autorimesse. Le spese che vengono addebitate riguardano sia il condominio sia il supercondominio, ma questo è giusto, visto che non fruisce di alcun servizio inerente al condominio?
La figura del condominio parziale è stata da tempo desunta dalla giurisprudenza dalla norma di cui all’articolo 1123, terzo comma, del Codice civile, che recita: «Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità».
Questo orientamento è stato confermato anche dopo la riforma del condominio (legge 220 del 2012).
Si veda, tra le altre, la seguente massima: «Il criterio della ripartizione delle spese in relazione all’uso trova ulteriore regolamentazione nell’ipotesi di condominio parziale, configurabile ex lege tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell’edificio in condominio. In tal caso, i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all’assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità e, conseguentemente, non concorrono alle spese se dalle cose indicate dall’articolo 1117 del Codice civile (scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte del fabbricato) essi non traggano utilità, salva diversa attribuzione per titolo».
Nel caso descritto dal quesito, il box in questione fa parte di un fabbricato composto solo da autorimesse, e separato dallo stabile condominiale. Si ritiene, pertanto, che il proprietario del box debba concorrere alle sole spese riguardanti la palazzina autorimesse, e non a quelle che riguardano la costruzione in cui si trovano le abitazioni.