Che tipo di maggioranza è prevista per prendere questa decisione e come sarebbero divisi
gli utili?.
La questione è stata risolta dalle sezioni unite della Cassazione (sentenze 8434/2020 e
8435/2020).
Esse, escludendo preliminarmente che la fattispecie sia riconducibile alla disciplina dettata per le innovazioni, hanno confermato la possibilità di qualificare il relativo contratto in termini di locazione, con la conseguenza che la delibera è assunta con le maggioranze previste dal terzo comma dell’articolo 1136 del Codice civile, e cioè con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea portatori di almeno un terzo del valore millesimale, trattandosi di un uso indiretto del bene comune.
Il corrispettivo della locazione va ripartito tra tutti i condòmini in ragione dei rispettivi millesimi, in base a quanto disposto dall’articolo 1123 del Codice civile.
Fonti Anaci
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