Il termine per impugnare decorre dal decimo giorno successivo alla giacenza

Il termine di trenta giorni per impugnare la delibera condominiale decorre, per l’assente, in caso di mancata consegna della raccomandata contenente il verbale d’assemblea, dal decimo giorno successivo al rilascio dell’avviso di giacenza nella cassetta postale (o, se anteriore, dalla data del ritiro del plico), in analogia con quanto previsto per le notifiche giudiziarie dalla legge 890/1982. Lo precisa, ed è tema di grande interesse, la Corte di appello di Napoli con sentenza 2769 pubblicata il 30 maggio 2025.

Il caso
La pronuncia ha affrontato l’intricato e dibattuto tema della decorrenza del termine per impugnare una delibera ai sensi dell’articolo 1137 Codice civile qualora il verbale venga notificato al condomino assente con raccomandata e non sia presente al momento della consegna.

La decisione
La Corte territoriale partenopea ha accolto l’appello rilevando la tardività dell’impugnazione proposta dal condomino assente in quanto la decorrenza del termine non va ancorata alla data effettiva del ritiro della raccomandata, ma deve essere calcolata dalla data di compiuta giacenza, cioè dal decimo giorno successivo all’immissione dell’avviso nella cassetta postale.

I giudici di secondo grado hanno sottolineato come la comunicazione del verbale debba essere equiparata ad una notifica giudiziaria, con conseguente applicazione analogica della disciplina prevista dalla legge 890/1982, articolo 8, comma 4. Perciò la comunicazione non si considera perfezionata al momento del ritiro effettivo della raccomandata, ma decorsi dieci giorni dalla data di immissione dell’avviso di giacenza nella cassetta postale (o alla data del ritiro se anteriore).

La presunzione di conoscenza
Esclusa inoltre l’applicazione della presunzione di cui all’articolo 1335 Codice civile al mero avviso di giacenza trattandosi di atto che non consente l’immediata conoscenza del contenuto.
La sentenza si allinea all’orientamento di legittimità (Cassazione 25791/2016) il quale – superando precedenti oscillazioni – ribadisce che, in mancanza di una norma espressa, vada applicata in via analogica la disciplina delle notificazioni degli atti giudiziari in virtù di un bilanciamento tra l’interesse del mittente (alla certezza dei termini) e quello del destinatario (ad essere messo in condizione di conoscere il contenuto dell’atto).

Secondo tale indirizzo interpretativo – sposato dalla Corte di Appello di Napoli – è inadeguata l’applicazione automatica della presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 Codice civile (che presuppone una recapitabilità diretta dell’atto). L’avviso di giacenza non consente al destinatario di conoscere immediatamente il contenuto dell’atto poiché segnala solo l’esistenza del plico. Consegue che il decorso dei termini deve ancorarsi al momento in cui si presume che il destinatario abbia potuto prendere cognizione del contenuto dell’atto e non l’ha fatto.

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