Si tratta un’opera illecita sotto diversi profili
Senza che nessuno lo sapesse, un condomino ha ricavato un bagno al posto della cucina. Lo scarico delle acque nere del wc si è andato così a innestare nella colonna di scarico delle acque grigie delle cucine, causando problemi di occlusioni e di cattivi odori.
Premesso che da regolamento condominiale, e secondo gli articoli 1122 e 1117 del Codice civile, la richiesta di creare un bagno andava portata in assemblea, si chiede se è corretto quanto fatto dal condomino.
Occorre premettere che deve ritenersi inefficace la clausola del regolamento assembleare che, in deroga al disposto ex articolo 1122 del Codice civile, impedisca ai condòmini, o subordini all’autorizzazione dell’assemblea, l’esecuzione di opere nelle proprie unità immobiliari che non rechino danno alle parti comuni, alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico. A tal fine, infatti, sarebbe necessaria la costituzione di una servitù o la stipula di un regolamento contrattuale. Non vi è dubbio, invece, che il condomino che immetta acque nere in uno scarico condominiale destinato alla raccolta delle acque bianche o grigie realizza un’opera illecita sotto diversi profili.
Restando all’aspetto specificamente condominiale, la condotta integra violazione dell’articolo 1102 del Codice civile, per come unanimemente inteso dalla giurisprudenza, in quanto altera la destinazione della parte comune e ne impedisce il pari uso degli altri condòmini, per le ragioni esposte dal lettore (su un caso per molti versi analogo, si veda Cassazione, 14 settembre 2016, n. 17992). Qualunque condomino o l’amministratore, dunque, può agire – anche in via d’urgenza – per ottenere l’eliminazione del collegamento dello scarico di acque nere alla colonna di scarico destinata a raccogliere le acque grigie, che, peraltro, hanno sezioni diverse.