La firma del presidente sul verbale di assemblea

A differenza di quella che è la prassi consolidatasi nel tempo, nessuna disposizione del Codice civile ha previsto la nomina di un presidente dell’assemblea condominiale, fino a quando – nel periodo in cui era in corso la pandemia – l’articolo 63, comma 1-bis, lettera b), del decreto legge 104/2020 convertito dalla legge 126/2020 ha inserito un ultimo comma nell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, per effetto del quale anche quando non è espressamente previsto dal regolamento condominiale, purché venga espresso il consenso dalla maggioranza dei condòmini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza e in tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, deve essere trasmesso all’amministratore e a tutti i condòmini con le stesse formalità previste per la convocazione.

La figura del presidente dell’ assemblea prima della riforma
Prima della riforma del condominio introdotta dalla legge 220/2012 un’unica disposizione menzionava la figura del presidente ed era l’articolo 67, comma 2, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, il quale stabiliva che il presidente dovesse sorteggiare un rappresentante in assemblea dei comproprietari di un piano indiviso o di una porzione indivisa di piano dell’edificio, per ovviare alla mancata designazione da parte degli stessi comproprietari interessati. Tuttavia adesso neppure questa previsione è attuale, dal momento che la riforma del condominio ha stabilito che nel caso in questione il rappresentante nell’assemblea deve essere designato dai comproprietari interessati applicando l’articolo 1106 del Codice civile, vale a dire con la maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote.

Nella situazione riassunta si pone quindi anche il problema se la firma del presidente dell’assemblea costituisca una condizione di validità del verbale.

Il verbale non sottoscritto non invalida la delibera
Sulla questione si è pronunciata la Suprema corte (Cassazione ordinanza 27163/2017), la quale ha deciso che l’omessa sottoscrizione del verbale dell’assemblea condominiale ad opera del presidente non provoca l’annullabilità della delibera, dal momento che non esiste – neppure per effetto della legge 220/2012 di riforma del condominio – alcuna disposizione che prescriva, a pena di invalidità, un adempimento di questo tipo, con la conseguenza che si deve presumere che l’organo collegiale agisca sotto la direzione del presidente e la sottoscrizione del verbale svolge unicamente la funzione di attribuire ad esso il valore probatorio di scrittura privata per quanto riguarda la provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e lo stesso vale anche in presenza di una clausola regolamentare che impone l’obbligo di nominare un presidente dell’assemblea.

Nella sua decisione la Cassazione ha ricordato che anche nella disciplina del condominio antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 220/2012 non esisteva alcuna prescrizione legale che imponesse la nomina del presidente dell’assemblea e che faceva riferimento a tale figura soltanto l’articolo 67, comma 2, delle disposizioni di attuazione. Ha aggiunto che un simile obbligo non si poteva neppure desumere, come implicito, dall’obbligo di redazione del processo verbale delle deliberazioni adottate dall’assemblea contenuto nell’articolo 1136, comma 7, del Codice civile.
Il ruolo del presidente oggi

La Suprema Corte ha ancora rilevato che non sussiste neppure, sia prima che dopo la riforma del 2012, una disposizione di legge che prescriva – al contrario di quanto dispone il Codice civile nell’articolo 2375, per le deliberazioni dell’assemblea delle società per azioni – che le delibere dell’assemblea dei condòmini debbano constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Viene precisato infatti che è la natura di organo collegiale dell’assemblea condominiale che lascia presumere che essa agisca sotto la direzione del presidente, il quale ne accerta la regolare costituzione, apre e regola la discussione sugli argomenti indicati nell’ordine del giorno, indice la votazione e ne dichiara il risultato, conferendo all’assemblea concretezza di espressione comunicativa.

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