L’amministratore di condominio può finire nei guai – penalmente – se non vigila sui lavori fatti da ditte esterne? Ecco cosa c’è da sapere


Quando si parla di reati colposi (come lesioni o omicidio per negligenza) legati alla sicurezza sul lavoro, e di amministratori di condominio, si pensa subito alla cosiddetta “colpa nella scelta” (culpa in eligendo). Cioè: hai scelto un’impresa incapace o poco seria e succede un disastro.

Ma c’è anche un altro tipo di colpa, meno conosciuta ma altrettanto pericolosa per l’amministratore: la “colpa nella vigilanza” (culpa in vigilando). Succede quando, anche se hai scelto bene l’impresa, non controlli abbastanza come lavora. E se qualcosa va storto, puoi comunque essere ritenuto responsabile.

In questo articolo cerchiamo di spiegare in parole semplici:

  • quando si può parlare di questa “colpa nella vigilanza”;
  • quali sono i suoi limiti (non si può pretendere l’impossibile);
  • cosa può fare l’amministratore per proteggersi.

Chi è l’amministratore “garante” della sicurezza?

Partiamo da un punto fondamentale: la legge (articolo 1130, comma 4, del Codice Civile) dà all’amministratore di condominio un ruolo speciale. È una “posizione di garanzia”. Cosa significa? Che ha l’obbligo giuridico – e se non lo rispetta, rischia conseguenze penali – di impedire che accadano incidenti o situazioni pericolose negli spazi che amministra.

Questo obbligo è rafforzato dall’articolo 40 del Codice Penale: se potevi evitare un danno e non l’hai fatto, sei responsabile.

La “colpa nella scelta” (culpa in eligendo) è più chiara

Quando l’amministratore sceglie un’impresa per fare dei lavori (soprattutto quelli urgenti, o su mandato dell’assemblea), deve farlo con attenzione. Deve verificare che l’impresa sia competente e rispetti le norme di sicurezza (come chiede l’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008). Se sceglie male, e succede un incidente, la sua colpa è abbastanza chiara.

La “colpa nella vigilanza” (culpa in vigilando): più sottile, ma concreta

Anche se hai scelto l’impresa migliore del mondo, la tua responsabilità non finisce lì. La Cassazione (il massimo tribunale italiano) ha detto chiaramente: l’amministratore, in certe situazioni, ha il ruolo di “committente”. E come tale non può limitarsi a firmare il contratto.

Deve vigilare che il lavoro venga eseguito in sicurezza. Non significa stare col cappellino in cantiere ogni giorno, ma accertarsi che l’impresa abbia davvero messo in pratica tutte le misure di sicurezza previste dalla legge.

In parole povere: la “colpa nella vigilanza” c’è se, dopo aver scelto bene l’impresa, l’amministratore non ha fatto i controlli necessari per verificare che loro lavorassero in sicurezza. E se un controllo attento e diligente avrebbe potuto evitare l’incidente (o ridurne molto la probabilità), allora l’amministratore risponde.

Quando invece non c’è responsabilità?

Non si può chiedere l’impossibile. L’amministratore non è responsabile per eventi imprevisti e imprevedibili, che non potevano essere evitati nemmeno con una vigilanza attenta. Se l’incidente è dovuto a una circostanza del tutto eccezionale e fuori dal suo controllo, la “colpa nella vigilanza” non si configura.

In sintesi (per gli amministratori e per i condòmini)

  • Scegliere bene l’impresa è obbligatorio, ma non basta.
  • Devi anche verificare – con controlli ragionevoli – che l’impresa applichi sul campo le regole di sicurezza.
  • Se non lo fai, e succede un incidente, rischi non solo civilmente ma anche penalmente (lesioni colpose o omicidio colposo).
  • La legge non ti chiede l’impossibile, ma sicuramente non ti permette di chiudere gli occhi dopo aver firmato il contratto.

Meglio prevenire: qualche controllo in più oggi può evitare grossi guai domani.

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