L’assemblea non può assegnare i posti auto comuni in via definitiva

L’assemblea dei condòmini è sprovvista di poteri decisionali sull’assegnazione in via esclusiva di date parti comuni, come, ad esempio, quelle riguardanti gli stalli dell’area di parcheggio.

Lo dice la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 15613 del 17 maggio 2022 (giudice relatore Antonio Scarpa) , cassando con rinvio una sentenza di merito.

Il caso da cui prende spunto la controversia era una impugnazione di delibera assembleare, con cui uno dei condòmini lamentava che la deliberazione, in sostituzione di un precedente patto
contrattuale intervenuto tra tutti i partecipanti al condominio, avesse disposto il cambio dell’assegnazione dei posti auto, modificando anche quello di relativa spettanza, pur
senza avere la stesso prestato alcun consenso esplicito.

In quanto tale, il Condòminio – che aveva impugnato la deliberazione – sosteneva l’invalidità della deliberazione per abuso di poteri da parte dell’assemblea dei condòmini, in quanto assumeva che una simile decisione dovesse essere presa, in via simmetrica rispetto quello originaria, da un ulteriore atto negoziale, pur sempre sottoscritto da parte di tutti i condòmini, nessuno escluso.

La tesi del condomino – bocciata nei precedenti gradi di giudizio – perviene sotto le scure del Giudice di legittimità che l’apprezza e dispone la cassazione della sentenza d’appello con rinvio. La Suprema Corte di Cassazione argomenta che all’assemblea dei condòmini è sempre consentito, nell’ambito del potere di regolamentazione dell’uso delle cose comuni ad essa spettante e con delibera approvata con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 codice civile, il potere di individuare all’interno del cortile condominiale i singoli posti auto di cui possano fruire i singoli partecipanti, al fine di rendere più ordinato e razionale il godimento paritario, ovvero, allorché sia impossibile il simultaneo godimento in favore di tutti i comproprietari, prevedere il godimento turnario del bene.

Una tale delibera mantiene, tuttavia, un valore meramente organizzativo delle modalità d’uso delle cose comuni e non è in grado di menomare i diritti dei condomini di godere e disporre delle stesse. La regolamentazione dell’uso della cosa comune, infatti, ai fini della individuazione dei posti auto, in assenza dell’unanimità, deve comunque seguire il principio della parità di godimento tra tutti i condomini stabilito dall’articolo 1102 Codice civile, il quale impedisce che possa essere riconosciuto soltanto ad alcuni il diritto di fare un determinato uso del bene.

Conseguentemente – ed è poi questo il principio di diritto enunciato confermando l’indirizzo precedente – l’assemblea dei condòmini mediante delibera non può validamente contemplare la definitiva assegnazione nominativa a favore di singoli condòmini, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delle autovetture, né trasformare l’originaria destinazione del bene comune rendendone inservibili talune parti dell’edificio all’uso o al godimento anche di un singolo condomino, né addirittura procedere alla divisione del bene comune con l’attribuzione di singole porzioni individuali, occorrendo a tal fine l’espressione di una volontà contrattuale e quindi il consenso di tutti i condomini (al riguardo sono stati richiamati anche i seguenti precedenti Cass. 21 marzo 2022, n. 9069 ; Cass. 27 maggio 2016, n. 11034 ; Cass. 31 marzo 2015, n. 6573 ; Cass. 19 luglio 2012, n. 12485; Cass. 5 marzo 2008, n. 5997; Cass. 7 dicembre 2006, n. 26226; Cass. 16 giugno 2005, n. 12673; Cass. 22 gennaio 2004, n. 1004).

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