L’amministratore di condominio ha l’obbligo di fornire, al condòmino che gliene faccia richiesta, solamente l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti per oneri condominiali ed eventuali liti in corso – articolo 1130, comma 1, numero 9, del Codice civile.
In sede di approvazione del bilancio, su richiesta di un condomino oppure di un delegato, l’amministratore può rilasciare copia dei cedolini paga del portiere?
Visto che i dati acquisiti dal condòmino non possono essere comunicati a terzi, come è possibile farne una valutazione in sede di assemblea condominiale, a cui partecipano anche soggetti con delega?
Inoltre, dato che nel cedolino paga vengono riportati dati sensibili del portiere (per esempio l’eventuale iscrizione al sindacato), il consenso del portiere dev’essere considerato imprescindibile?
In tema di trattamento dei dati personali nelle realtà condominiali, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha più volte ritenuto che i condòmini potessero essere considerati contitolari del trattamento e che – in quanto tali – avessero il diritto di accedere alle (e di ricevere le) informazioni riguardanti l’amministrazione e il funzionamento del condominio (provvedimento 19 maggio 2000, n. 42268).
Secondo questa lettura, la contitolarità nel trattamento rende lecita, per ciascun condòmino, la conoscenza dei dati personali trattati a norma degli articoli 1117 e seguenti del Codice civile, dati che possono essere raccolti e utilizzati correntemente per le finalità riconducibili alla disciplina di legge.
Nel tempo, la ricostruzione del Garante ha mantenuto coerenza. La riconduzione del condominio a “ente di gestione” privo di personalità giuridica, attuata con la riforma introdotta dalla legge 220 del 2012, ha avvalorato l’impostazione che ciascun condòmino possa essere considerato appartenente a un gruppo di “contitolari” del trattamento, i quali effettuano congiuntamente la determinazione dei mezzi e delle finalità del trattamento stesso.
Quanto al rapporto di lavoro tra condominio e portiere, i trattamenti dei dati personali non sono mai legittimati dal consenso del portiere ma – per esempio – dall’esecuzione del contratto, e dall’adempimento degli obblighi di legge.
Nella gestione delle informazioni personali attinenti al rapporto di lavoro di portierato, la posizione dell’amministratore pro-tempore del condominio è assimilabile a quella di colui che tratta i dati per conto del condominio datore di lavoro.
Ciò in virtù dell’incarico di gestione conferitogli a norma degli articoli 1129 e 1130 del Codice civile, secondo direttive e delibere dell’assemblea condominiale o sotto l’autorità dello stesso.
Venendo nello specifico al quesito, l’amministratore di condominio ha l’obbligo di fornire al condòmino, che gliene faccia richiesta, copia dei cedolini paga del portiere, anche al fine di una valutazione in sede di assemblea condominiale.
I partecipanti all’assembla hanno diritto di conoscere le informazioni relative al rapporto di lavoro tra condominio e portiere in qualità di condòmini o delegati. Né è necessario il consenso del portiere per la comunicazione del cedolino al condomino richiedente, contitolare del trattamento dei dati personali di un dipendente del condominio.