È legittimo l’utilizzo del garage da parte del condòmino proprietario come deposito di materiale se nel regolamento condominiale non vi è un espresso divieto e non arrechi danno alle altre parti condominiali. Lo scrive il Tribunale di Livorno con la sentenza 699 del 2021, pubblicata il 25 agosto 2021.
A dare origine alla vertenza un condòmino, proprietario di un immobile e di due box auto siti all’interno di un condominio, il quale conveniva in giudizio quest’ultimo chiedendo al Tribunale che venisse condannato al risarcimento dei danni subiti da uno dei due garages, dove erano conservati mobili di antiquariato e bottiglie contenenti vini e liquori pregiati.
Secondo il condòmino, i danni si erano verificati a seguito di ingenti infiltrazioni d’acqua derivanti da un’area di pertinenza condominiale che avevano danneggiato la parete e deperito tutto quanto si trovava depositato in prossimità della suddetta parete.
Costituendosi in giudizio, il condominio, nel chiedere l’integrale rigetto della domanda, deduceva l’illegittimità dell’uso del garage da parte del condòmino, che doveva essere adibito esclusivamente al ricovero di autovetture e mezzi. Inoltre, secondo il condominio, i vigili del fuoco, a seguito di un sopralluogo, avevano ordinato la rimozione di tutto il materiale combustibile che era stato depositato nei box auto e che di tale ordine ne era stata data comunicazione a tutti i condòmini mediante l’affissione di un cartello nei locali condominiali.
All’esito dell’istruttoria – assunzione di prove testimoniali e consulenza tecnica d’ufficio -, il Tribunale ha ritenuto il condominio, responsabile, quale custode, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile, dei danni causati al condòmino dalle infiltrazione d’acqua, condannandolo al pagamento in favore di quest’ultimo ad una somma inferiore rispetto a quella richiesta, avendo accertato la perizia che nel garage indicato dal condòmino vi erano degli oggetti raffigurati nelle fotografie prodotte in atti, nonché la responsabilità del condominio nella produzione dei danni riscontrati sui beni mobili esaminati dal perito nominato dal giudice riconducibili alla esposizione delle infiltrazioni denunciate dal condòmino.
Il giudice livornese ha anche rigettato la tesi sostenuta dal condominio circa l’utilizzo improprio del garage da parte del condomino, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il box auto può anche essere utilizzato come ricovero e deposito di materiale vario da parte del condòmino purché ciò non sia vietato dal regolamento condominiale e non arrechi danno alle parti condominiali( Cassazione, 22428 del 2011 del 27 ottobre 2011, Cassazione, 14671 del 2014 del 27 giugno 2014).
Nel caso esaminato, ha concluso il giudicante nessuna prova è stata allegata dal condominio circa l’esistenza di un divieto contenuto nel regolamento condominiale di deposito e ricovero nei box auto siti all’interno del condominio di materiali di legno o infiammabili come vini e liquori, né è stata fornita prova circa la conoscenza da parte attrice della prescrizione proveniente dai vigili del fuoco di astenersi dal depositare nei box auto materiale infiammabile.