Muro di contenimento: a chi toccano i costi

Ho un box auto in un condominio in montagna, costruito contro una parete in pendenza di terra e roccia.

Il box è in un basso fabbricato attaccato all’edificio principale. Il muro posteriore in cemento armato del box è parzialmente contro terra rispetto al giardino privato di un alloggio al secondo piano. Dal muro in questione provengono infiltrazioni, causate da acqua piovana e vene presenti nella parete rocciosa. Vorrei sapere come ripartire le spese per il rifacimento della guaina di impermeabilizzazione del muro e per lo scavo nel giardino privato.

Non mi è chiaro se il muro sia in comunione con il proprietario del retrostante giardino e di altri box (che non hanno infiltrazioni), e in quale modo trova applicazione l’articolo 887 del Codice civile (il dislivello naturale esisteva, ma potrebbe anche essere stato creato in quel punto per consentire la costruzione del box), oppure se il muro in questione sia condominiale. Il regolamento condominiale prevede che «la manutenzione sia della copertura che delle strutture relative ai box sono a carico dei proprietari» e che «sono comuni i muri maestri e le strutture portanti in cemento armato e i muri di sostegno esistenti nell’area condominiale».

Ipotizzando che la costruzione del muro di contenimento del giardino privato – che costituisce anche muro perimetrale del corpo box – sia coeva alla costruzione del “complesso”, diventa irrilevante stabilire se il dislivello tra i due terreni sia stato (o meno) realizzato in favore della costruzione del corpo box.

Il tutto sarebbe infatti avvenuto quando il complesso immobiliare era di proprietà di un unico soggetto e non sussistevano né la comunione, né il condominio, né rapporti tra proprietà confinanti. Ciò premesso – salva diversa disposizione contenuta nel regolamento di condominio, o salva individuazione di una funzione “comune” (per esempio statica o estetica) – il muro di contenimento del giardino si presume di proprietà del proprietario del giardino cui serve (Cassazione, 12 settembre 2018, n. 22155).

Le spese di sbancamento e di impermeabilizzazione sono dunque a suo carico, anche a norma dell’articolo 887 del Codice civile, per il quale, se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l’altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo.

Articoli correlati

Il compenso dell’amministratore include adempimenti fiscali e giuslavoristici

Le attività di natura fiscale per la presentazione dei modelli 770 e quelle collegate alla consulenza del lavoro (cedolini di stipendio del portiere del fabbricato condominiale) non…

Ai lavori sul lastrico solare sono tenuti tutti i condòmini non solo quelli della verticale interessata

L’obbligo di provvedere a riparare o ricostruire il lastrico solare, anche se di proprietà esclusiva, in linea di principio grava su tutti i condòmini vista la funzione…

Furto dall’impalcatura: il condominio è responsabile illimitatamente

La seconda sezione civile del Tribunale di Avellino, con la sentenza 8 gennaio 2024, n. 28 del 2024, ha affermato che nell’ipotesi di furto in appartamento condominiale,…

È consentito tagliare i rami o le radici se le piante del vicino sconfinano

Alberi e siepi non devono superare l’altezza del muro divisorio posto al confine. Per la manutenzione ordinaria l’amministratore non ha bisogno di via libera Belli da vedere,…

Varchi nel muro, limiti precisi

L’apertura di varchi o porte nel muro comune non costituisce, in linea di massima, abuso della cosa comune. Ogni condomino ha diritto di apportare le modifiche che…

La manutenzione ordinaria è nella «normalità dell’atto di gestione»

Le spese di manutenzione ordinaria e quelle relative ai servizi comuni essenziali, per essere vincolanti, non richiedono la preventiva approvazione da parte dell’assemblea dei condomini (Cassazione sentenza…