Nomina nulla senza corso di aggiornamento

La mancanza di frequentazione del corso di aggiornamento ai sensi del Dm 140/2014 rende nulla la nomina di amministratore di condominio. Così ha deciso il Tribunale di Padova con sentenza n. 818 del 24 marzo 2017.

La norma di riferimento è l’articolo 71 bis delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, secondo il quale possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro che, tra gli altri requisiti, svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Le ore di aggiornamento annuale debbono essere almeno 15 ed è previsto anche un esame finale.
Si è discusso se la mancata frequentazione del corso di aggiornamento, al momento in cui l’incarico viene assunto, comporti la nullità o l’annullabilità della delibera.

Nel primo caso la nomina non ha mai prodotto effetti e l’amministratore, oltre a non avere diritto al compenso, non può stipulare contratti o, per esempio, richiedere decreti ingiuntivi, in quanto non rappresenta i condòmini. In caso di annullabilità, invece, in assenza di impugnazione entro 30 giorni, la delibera, che ha prodotto effetti sin dal momento dell’assunzione, viene sanata.

Il Centro Studi dell’Anaci si era già espresso ritenendo imperativa, e pertanto non derogabile nemmeno da un regolamento contrattuale, la disposizione dell’articolo 71 bis. La conseguenza, coincidente con l’interpretazione del Tribunale di Padova, è la nullità dell’incarico.
La frequentazione del corso e il possesso del relativo attestato è circostanza che deve quindi sussistere al momento dell’incarico posto che, prosegue il Tribunale, ciascun condomino ha «diritto ad avere come amministratore del condominio persona qualificata, come previsto dalla norma». In assenza dell’attestato è sufficiente fornire almeno la prova di essersi iscritti a un corso che ancora non è terminato. Solo dopo l’attestato il professionista potrà assumere incarichi. Non potranno, invece, essere “sanate” nomine fatte prima.

Altra questione era sorta circa la durata dell’attestato. Il Dm 140/2014 prevede che esso abbia validità annuale. Il Tribunale di Padova, così come Anaci, ha ritenuto che il periodo non sia coincidente con l’anno solare. Infatti, nel Dm 140/2014, entrato in vigore il 9 ottobre 2014, si legge che l’obbligo di formazione ha cadenza annuale e, poiché non si parla di anno solare, si deve ritenere che l’obbligo di aggiornamento e frequentazione dei corsi vada dal 9 ottobre 2014 all’8 ottobre dell’anno 2015 e di seguito per gli anni successivi.

Oltre al caso della mancanza dei requisiti di legge, è causa di nullità della nomina anche la mancata comunicazione, con l’accettazione, del compenso specificato analiticamente (articolo 1129, comma 14, del Codice civile).

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