Nulla la delibera di nomina dell’amministratore che non indica il compenso

E’ nulla la delibera con la quale l’assemblea condominiale nomina l’amministratore del condominio senza indicare il compenso a questi riconosciuto per lo volgimento dell’incarico. Lo ha affermato il Tribunale di Salerno con la sentenza 2092 del 2020, pubblicata il 25 agosto 2020.

I fatti
Nella vicenda esaminata il condominio veniva convenuto in giudizio da due condòmini i quali chiedevano che venisse annullata la delibera con la quale l’assemblea aveva ratificato/rinnovato la nomina dell’amministratore. I condòmini deducevano l’illegittimità della delibera per la violazione dell’articolo 1129 comma 14 del Codice civile in quanto la delibera aveva approvato e ratificato la nomina dell’amministratore senza indicare il compenso a questi dovuto, nonché la violazione del comma 6 dell’articolo 1136 del Codice civile in relazione dell’articolo 66, terzo comma delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile per la mancata e/o irregolare convocazione dei condòmini ai fini del quorum necessario per deliberare. Nel costituirsi in giudizio il condominio riteneva la legittimità e la
correttezza della delibera impugnata richiedendo, quindi, il rigetto della domanda dei condòmini e la conferma della validità della delibera.

La decisione
Il Tribunale, dopo aver evidenziato che dalla lettura del comma 14 dell’articolo 1129 del Codice civile, secondo il quale l’amministratore «all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta», sembrerebbe pacifica la scissione tra i due momenti (nomina e accettazione) per l’attribuzione del mandato all’amministratore, che solo con l’accettazione occorre specificare analiticamente l’ammontare del compenso dovuto per l’attività da svolgere e che all’interno della giurisprudenza di merito non vi è ad oggi una univocità di vedute sul punto, ha dato ragione ai condòmini e accogliendo la domanda attorea ha dichiarato nulla la delibera impugnata, aderendo all’indirizzo espresso dal Tribunale di Roma con una sentenza del 2018, secondo il quale l’indicazione analitica del compenso dell’amministratore condominiale è obbligatoria al momento della nomina a pena di nullità della stessa.

Le motivazioni
Secondo il giudicante, tale interpretazione trova la sua giustificazione nella ratio della legge di riforma del condominio, anche per esigenze di trasparenza e chiarezza nella gestione condominiale a tutela dei condòmini e al loro diritto di essere a conoscenza delle singole voci di cui si compone il compenso al momento in cui viene conferito l’incarico, sia nel caso di prima nomina sia nel caso di rinnovo. La radicale nullità della delibera, ha concluso il Tribunale salernitano, impedisce la successiva sanatoria, non applicandosi alle delibere affette da vizi di legittimità il principio di sanatoria delle delibere condominiali e, di conseguenza, una successiva delibera si porrebbe come un atto autonomo e distinto da quello impugnato che non sana il vizio della precedente e che produce effetti dal momento della sua adozione.

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