Portiere condominiale, contratto dettagliato su mansioni e orario

All’assemblea spetta la decisione di istituire il servizio e la relativa assunzione, all’amministratore il compito di firmare l’accordo.

Istituire il servizio di portineria in un palazzo d’epoca, destinando un locale al piano terra al lavoratore. Quali sono i passaggi da compiere in assemblea?

Se fino a poco tempo fa la portineria condominiale era considerata quasi superflua e, soprattutto, un costo per le tasche dei residenti, da qualche anno a questa parte molti edifici hanno deciso di ripristinare il servizio.

Con la diffusione dell’e-commerce, gli acquisti online e le relative spedizioni online sono aumentati a dismisura e avere una persona di fiducia che ritiri i pacchi può rivelarsi molto comodo. Per istituire il servizio di portierato per prima cosa è necessario convocare l’assemblea e inserire la proposta tra i punti all’ordine del giorno. La delibera è approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i 2/3 del valore dell’edificio, se sia necessario anche la predisposizione di un locale a portineria o ad abitazione del portiere (articolo 1136, comma 5, del Codice civile).

Quindi non resta che scegliere il portiere e sottoscrivere il contratto individuale che a sua volta farà riferimento ad un accordo nazionale e collettivo. Nel documento fra le altre cose – secondo gli accordi sindacali – va riportata la data di assunzione, la durata del periodo di prova, la qualifica del lavoratore, l’elenco delle mansioni, i dettagli della retribuzione, l’orario di lavoro (mensile, settimanale e giornaliero), nonché la reperibilità. Inoltre, occorre specificare se il portiere usufruisca o meno di un alloggio di servizio. Solitamente il periodo di prova, regolarmente retribuito, dura due mesi e in questo lasso di tempo le parti sono libere di risolvere il contratto, avendo cura di comunicare la decisione con almeno dieci giorni di preavviso.

Tra le voci più importanti del contratto vi è quella che riguarda le mansioni. Oltre a ricevere la corrispondenza, il portiere ha il compito di vigilare sullo stabile, sostituire le lampadine e, più in generale, eseguire piccole riparazioni ordinarie. In determinati casi può coadiuvare nella gestione degli impianti di riscaldamento e distribuzione dell’acqua calda. Solo in casi di urgenza può intervenire sull’impianto di ascensore, (ad esempio, a seguito del blocco della cabina). Rispetto alla pulizia dello stabile, il portiere può anche occuparsene se prevista nel contratto. La spesa per l’acquisto dei prodotti è a carico del condominio, anche se oggi nella maggior parte dei casi il compito è affidato a ditte specializzate. E lo stesso vale per l’attività di giardinaggio.

In ogni caso una volta chiariti i termini del contratto, il lavoratore e l’amministratore (in qualità di rappresentante del condominio) firmano l’accordo. Il condominio diviene a tutti gli effetti un datore di lavoro e in tale veste è chiamato a osservare le regole previste dal Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008). Si tenga presente, in termini generali, che per l’articolo 2087 del Codice civile, «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

L’eventuale alloggio condominiale assegnato al portiere (e alla sua famiglia, se presente) è “incluso” nel contratto e quindi il lavoratore non deve pagare alcun canone d’affitto. Per essere abitato l’immobile deve, però, rispettare alcuni requisiti fondamentali, fra cui la presenza di almeno due ambienti, uno dei quali adibito a cucina, oppure di tre ambienti, se la famiglia è formata da almeno quattro persone. Inoltre, deve essere separato dalla guardiola. Resta inteso che quando il rapporto di lavoro si conclude, il portiere deve riconsegnare l’immobile al condominio. Nel caso in cui, invece, il contratto non preveda la concessione di un alloggio di servizio, il condominio è comunque obbligato a mettere a disposizione del portiere una guardiola e l’accesso a un servizio igienico.

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