Sanzioni per l’autorimessa senza certificato antincendio

Un condominio ha un’autorimessa con dodici box auto e una superficie di circa 600 metri quadrati.

Essa è ubicata al secondo piano interrato rispetto al piano strada, che dista più di sei metri. I Vigili del fuoco, in passato, hanno notificato ai condòmini (perché all’epoca non vi era un amministratore) il divieto di parcheggiare nell’autorimessa, in quanto non a norma con le disposizioni antincendio. Infatti non è stato mai chiesto (e, di conseguenza) rilasciato alcun certificato antincendio, perché il costruttore non ha mai finito i lavori relativi all’autorimessa stessa.

Vorrei sapere: – quali sanzioni possono essere irrogate ai condòmini che, nonostante la diffida dei Vigili del fuoco, parcheggiano nell’autorimessa; – se l’amministratore attualmente in carica, che non fa rispettare il divieto e che non si attiva per far eseguire i lavori di messa a norma, può essere sanzionato; – se, nel caso in cui venga rilasciato il certificato antincendio, un’auto con impianto Gpl di ultima generazione può parcheggiare al secondo piano interrato a oltre sei metri dal piano strada.

Il certificato di prevenzione incendi – Cpi, oggi sostituito dalla Scia (segnalazione certificata inizio attività) antincendio – è un documento che viene redatto da un tecnico abilitato o dai Vigili del fuoco.

Esso attesta che un determinato luogo rispetta la normativa vigente riguardante la prevenzione incendi. Il decreto autorimesse (Dpr 151/2011), poi integrato dal Dm Interno 21 febbraio 2017 e successivamente dal Dm Interno 15 maggio 2020, che contiene nuove regole per i garage di superficie superiore a 300 metri quadrati, stabilisce l’obbligo, per chi è responsabile di un edificio, cioè dell’amministratore di un condominio, di ottenere il certificato di prevenzione incendi, sotto pena di propria responsabilità penale, anche per il mancato rinnovo periodico della conformità antincendio (Cassazione, n. 3921/2022).

Il fondamento della responsabilità penale dell’amministratore risiede negli articoli 1130, numeri 3 e 4, e 1135, secondo comma, del Codice civile, norme che incardinano una posizione di garanzia da cui scaturisce l’obbligo di vigilare sulle parti comuni e di adottare tutte le misure idonee a prevenire pericoli per l’incolumità pubblica derivanti dalle cose comuni. Ciò indipendentemente dal fatto che l’assemblea abbia o meno deliberato sul punto: l’amministratore deve attivarsi per eliminare i pericoli e non può trincerarsi dietro l’immobilismo dei condòmini (Cassazione penale, n. 34586/2021). Resta ferma, in ogni caso, la sua revoca per grave irregolarità.

L’inottemperanza al divieto dell’uso dell’autorimessa imposto dai Vigili del fuoco integra – a carico dell’amministratore, e dunque, semmai, dei singoli condòmini disubbidienti – il reato ex articolo 650 del Codice penale, che prevede l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206 euro.

Infine, per quel che riguarda l’ultima domanda, grazie ai livelli di affidabilità molto elevati garantiti dai costruttori e ai sistemi di sicurezza adottati, pure le auto con impianto a Gpl possono parcheggiare nei parcheggi sotterranei, però solo fino al primo piano interrato, anche se comunicante con altri piani interrati.

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