Spetta all’amministratore provare di avere anticipato somme per il condominio


L’amministratore agisce, indiscutibilmente, sulla base di un rapporto di mandato, così come disciplinato dagli articoli 1703 e seguenti del Codice civile. Se è vero che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1710 Codice civile, il mandatario ha diritto a ricevere preventivamente la provvista necessaria per l’espletamento dell’incarico, non potendosi imporre in capo allo stesso un onere di anticipazione, è pur vero che, se il mandatario avesse anticipato delle somme nell’interesse del mandante, sullo stesso graverebbe l’obbligo di fornire la prova del suo credito.

Le somme anticipate e l’onere della prova
Ed infatti, nel caso in cui l’amministratore di condominio, il quale, come detto, agisce quale mandatario del condominio, intendesse agire giudizialmente per il recupero delle somme dallo stesso anticipate, sullo stesso graverà il rigido onere probatorio rappresentato dalla necessità di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda.

Tale prova è costituita dalla produzione dei necessari giustificativi comprovanti non soltanto “la somma incassata” e «l’entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell’incarico, per stabilire se il suo operato sia adeguato o meno ai criteri di buona amministrazione» (Cassazione Civile, sentenza 24866/2006).

Le recenti pronunce
È di alcuni mesi fa, ad esempio, la sentenza 22152/2019 emessa dal Tribunale di Roma, che ha ribadito come sia onere del richiedente (amministratore uscente) provare il suo credito per anticipazioni. In particolare, la richiamata sentenza si soffermava, ai fini del riconoscimento del credito per anticipazioni, sul fatto che l’amministratore uscente avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza della necessaria e preventiva approvazione da parte dei condomini delle voci poste a sostegno della richiesta in virtù del titolo che lega l’amministratore ai condomini.

Questo per garantire chiarezza e trasparenza e la possibilità che i condomini siano stati posti a conoscenza delle spese e abbiano potuto vagliare se gli esborsi abbiano o meno i caratteri di indifferibilità ed urgenza.

L’amministratore soccombente
Il Tribunale di Roma, con la recente sentenza 7708 pubblicata il 27 maggio 2020 , è tornato a pronunciarsi sulla questione, pronunciandosi sulla richiesta dell’ex amministratore il quale aveva citato in giudizio il condominio dallo stesso precedentemente amministrato, richiedendo il rimborso di alcune somme a suo dire anticipate.

Il tribunale capitolino ha rigettato la domanda su alcune considerazioni tra le quali spicca la considerazione che «anche un disavanzo di cassa (nel senso di un’eccedenza delle spese rispetto alle entrate), in mancanza della relativa situazione al momento dell’assunzione dell’incarico e in difetto della prova della provenienza personale del denaro impiegato per erogazioni avvenute in nome e per conto del condominio amministrato, non è di per sé sola costitutiva o semplicemente rivelatrice o indiziaria della sussistenza di un credito al rimborso di pretese anticipazioni».

L’amministratore non ha potere di spesa
Non si dimentichi, infatti, che l’amministratore non possiede, in via generale, un potere di spesa. La giurisprudenza, già da anni, è concorde nel ritenere che «l’amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati» – Corte di Cassazione, sentenza del 9 giugno 2010 numero 13878 – .

Ed ancora, vale la pena ricordare che, nei casi di subentro di un nuovo amministratore, il credito da “anticipazioni” in questione non può dirsi tutelato e garantito dall’indicazione, nel verbale di passaggio di consegne, di ipotetici riconoscimenti del debito, perché anche un documento di questo tipo non sarebbe idoneo a ritenere dovute le somme anticipate dall’amministratore antecedente – Cassazione 8498/2012.

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