Uso promiscuo della rete fognaria: comodato o servitù vanno provati, non basta la situazione di fatto

Con la sentenza n. 15141 del 2021, pubblicata il 29/09/2021, il Tribunale di Roma si è pronunciato su una controversia avente ad oggetto la legittimità dell’uso della rete fognaria, in capo al vicino. Tutto nasceva dalla rottura degli scarichi fognari del condominio convenuto, a causa un’otturazione del pozzetto di decantazione del suddetto condominio.

Rottura che provocava infiltrazioni di acque nere e l’allagamento del garage di proprietà dell’attrice, comproprietaria di un immobile sito a confine con il condominio citato. A seguito di tale evento, in via provvisoria ed urgente, l’attrice acconsentiva all’allaccio alle tubazioni della rete fognante di sua proprietà da parte del Condominio convenuto.

Tuttavia, cessata l’urgenza, il condominio non distaccava dalla rete fognaria che serviva l’immobile di proprietà dell’attrice. Visto l’uso della rete fognaria, l’attrice richiedeva al condominio “di adottare soluzioni alternative affinché l’allaccio alla propria rete fognaria venisse a cessare e di corrispondere alla stessa attrice una somma di denaro pari ad 5.000 euro, a titolo di canone per l’utilizzo della rete fognaria”.
Richiesta che, sebbene venisse reiterata, non trovava accoglimento tanto che l’attrice si vedeva costretta ad adire il Tribunale di Roma, al fine di richiedere la restituzione della cosa comodata (la parte interessata della rete fognaria utilizzata dal condominio) e, per l’effetto, ordinare al Condominio convenuto l’immediata cessazione dell’uso della rete fognaria di proprietà esclusiva dell’attrice.

In via subordinata, veniva richiesto al Tribunale di accertare e dichiarare che l’immobile di proprietà dell’attrice fosse libero da vincoli, pesi ed oneri pregiudizievoli ed in particolare che sul predetto bene non esistessero servitù a favore del Condominio convenuto. In ogni caso, stante l’utilizzo di fatto della rete fognaria, l’attrice chiedeva la condanna del condominio al pagamento di un indennizzo “per l’utilizzo della rete fognaria servente il Condominio”.

La CTU
La causa, di natura tecnica, veniva istruita mediante CTU ed all’esito decisa con la sentenza n. 15141/2021 con le seguenti considerazioni. Sotto il profilo relativo all’esistenza di un contratto di comodato, premettendo che il contratto di comodato è un contratto reale ad effetti obbligatori con cui si concede un diritto personale di godimento, il Tribunale evidenzia come non si possa escludere a priori (se pur ciò è inusuale, richiedendo l’uso della fogna la realizzazione di opere per eseguire l’allaccio, anche temporaneo all’altrui condotta) la possibilità di un uso promiscuo e contemporaneo del bene concesso in godimento da parte di più soggetti, compreso il comodante. Tuttavia, nel caso di specie, non emergeva la prova dell’esistenza di un contratto di comodato.

Quanto all’ipotesi avanzata dal condominio convenuto, in ordine all’esistenza di una servitù coattiva, non risultavano in alcun modo provate le tesi secondo cui gli impianti fognari per cui è causa sarebbero stati progettati ab origine per servire in comunione entrambi gli edifici o, che l’allaccio della rete fognaria del condominio all’impianto di proprietà attorea risaliva (a riprova della dedotta usucapione di un diritto di servitù) addirittura a diversi secoli fa. Né veniva fornita prova da parte del condominio, dell’esercizio ultraventennale di un possesso ad usucapionem. Sul punto, ricorda il Tribunale capitolino che “i presupposti della costituzione di una servitù di scarico coattivo ex art. 1043 c.c. non differiscono, compatibilmente con il diverso contenuto della servitù, da quelli contemplati dall’art. 1037 c.c. per la costituzione della servitù di acquedotto coattivo”.

La mancanza delle prove
Non solo il condominio convenuto non aveva allegato, prima ancora che provato, la ricorrenza di detti presupposti ma, tale difetto era emerso anche dalla c.t.u. che aveva, anzi, rilevato la possibilità per il condominio di allacciarsi al collettore fognario comunale. Quanto, invece, alla richiesta di parte attrice, volta ad ottenere la condanna del condominio convenuto al pagamento di una “indennità”, la domanda veniva rigettata atteso che l’allaccio era stato inizialmente tollerato e addirittura “concesso” sia pure per il solo periodo di emergenza e a titolo gratuito; mentre per il periodo successivo, che può farsi risalire alla prima diffida con richiesta di distacco, l’allaccio (cioè la sua permanenza) senza alcun titolo, si configurava “un’attività illegittima che non giustifica la richiesta di una indennità (compatibile solo con un’attività “lecita” dannosa) quanto, piuttosto, in astratto, una richiesta risarcitoria”. Richiesta di condanna, tuttavia, non provata e, pertanto, rigettata.

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