L’amministratore può esigere gli oneri da entrambi.
Le spese condominiali relative a lavori nei locali garage, per l’adeguamento dell’impianto antincendio al fine dell’ottenimento dell’agibilità, sono a carico del nudo proprietario oppure dell’usufruttuario?
L’usufruttuario e il nudo proprietario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale (articolo 67, comma 8, delle disposizioni di attuazione del Codice civile), cosicché l’amministratore può esigere gli oneri condominiali da entrambi. Nel rapporto interno tra l’uno e l’altro, invece, il titolare dell’usufrutto risponde delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre sono a carico del nudo proprietario quelle per le riparazioni straordinarie, trovando applicazione le disposizioni dettate dagli articoli 1004 e 1005 del Codice civile.
Ne consegue che l’assemblea deve ripartire le spese tra nudo proprietario e usufruttuario in base alla loro funzione e al loro fondamento, spettando all’amministratore, in sede di esecuzione, ascrivere i contributi, secondo la loro natura, ai diversi soggetti obbligati. Le spese per l’adeguamento di un garage alla normativa antincendio costituiscono un onere relativo all’amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa e, perciò, rimangono a carico dell’usufruttuario (Cassazione, n. 8725/2022).
Il carattere di ordinarietà o straordinarietà dell’opera va valutato considerando che spettano all’usufruttuario l’uso e il godimento del bene, sicché si devono lasciare a lui la responsabilità e l’onere di provvedere a tutto ciò che riguarda la conservazione e il godimento della cosa nella sua sostanza materiale e nella sua attitudine produttiva, mentre si devono riservare al nudo proprietario le opere che incidono su struttura, sostanza e destinazione della cosa.