La revoca assembleare ha fatto venir meno qualsiasi ragione giustificatrice del mantenimento presso l’amministrazione condominiale di quanto versato.
Utilizzo del fondo speciale rimasto inutilizzato al centro della sentenza 109/2026 emessa dal Tribunale di Pescara. Vi si precisa che, qualora l’assemblea, nel deliberare la revoca di una precedente delibera di approvazione di interventi di manutenzione straordinaria, non disponga alcunché circa la sorte del denaro percepito per l’obbligatoria costituzione del fondo speciale, il condomino, che abbia effettuato il pagamento, ha diritto di vedersi restituire dal condominio la quota versata. Questo perché, in mancanza di una espressa volontà assembleare, è proprio la carenza di titolo creditorio, originariamente venuto meno per decisione dell’assemblea, che legittima e giustifica la pretesa creditoria.
Tutto nasceva dall’approvazione di una delibera relativa a lavori straordinari. Nel rispetto dell’articolo 1135, comma 1, n. 4, Codice civile, era stato istituito il preventivo fondo speciale di importo pari all’ammontare predeterminato dei lavori. Un condomino aveva subito corrisposto la somma dovuta, ma nei giorni successivi l’assemblea aveva deliberato di non effettuare più i lavori. Il condomino pertanto richiedeva gli venissero restituite le somme pagate.
Nel caso di specie, nel confermare che la revoca assembleare aveva fatto venir meno qualsiasi ragione giustificatrice del mantenimento presso l’amministrazione condominiale di quanto versato dal condomino, il giudice ha confermato fosse legittimamente dovuta la somma ingiunta a titolo di rimborso e ripetizione di indebito.
Il giudice chiarisce che la revoca dell’approvazione dei lavori (bonus facciate 90%), aveva efficacia retroattiva, al momento dell’ok alla delibera che si è deciso di rimuovere e, quale logico corollario, segue la constatazione del fatto che se la delibera non esiste, non esistono neppure i suoi effetti, quindi anche la previsione di spesa obbligatoria per la costituzione del fondo.
Quelle somme versate non potevano confluire nell’esercizio di bilancio annuale in assenza di una nuova delibera che lo avesse predisposto.