Nomina e funzioni del Presidente dell’assemblea

Soffermiamoci sulla figura e sul ruolo del Presidente dell’assemblea dei condomini.

La figura del presidente è disciplinata dalla legge?
No. Un accenno a tale figura si rinviene soltanto nel disposto dell’art. 67, comma 2, disp. att. cod. civ., nel testo anteriore alla riforma condominiale, laddove, in sede di designazione in assemblea del rappresentante dei comproprietari di una unità immobiliare, in difetto di accordo tra quest’ultimi, si dispone l’affidamento del sorteggio al presidente.

I regolamenti di condominio contemplano tale figura?
In alcuni regolamenti condominiali sono presenti norme destinate espressamente a regolare la figura del presidente dell’assemblea dei condomini. Si tratta in particolare di disposizioni che, nel dettare la disciplina dello svolgimento dell’adunanza assembleare, riservano anche specifiche norme per l’ufficio di presidenza: in particolare, in punto di nomina e relative funzioni.

Da chi è designato il presidente?
Come specificato dai regolamenti di condominio che prevedono la figura, la nomina spetta all’assemblea dei condomini la quale sceglie la persona alla quale attribuire le funzioni di presidente. In difetto di una espressa previsione regolamentare, parte della dottrina ritine che la nomina, quale atto di costituzione dell’ufficio, debba aver luogo con la maggioranza numerica, rientrando tra i compiti del designando presidente anche l’accertamento della validità della costituzione assembleare. Sempre in dottrina si è
sostenuto che la mancanza del presidente o la irregolare elezione dello stesso non determinano l’invalidità dell’assemblea a meno che ciò non sia prescritto dal regolamento di condominio.

Chi può assumere le funzioni di presidente?
Fatta salva anche in tal caso una specifica previsione ad opera del regolamento di condominio, in dottrina si è affermato che, oltre naturalmente ai condomini presenti all’adunanza, possono assumere la carica anche i terzi muniti di delega, terzi estranei, soggetti presenti per interessi indiretti.

La funzione di presidente si risolve nell’assicurare l’ordinato svolgimento dell’assemblea. Quali sono in particolare i suoi compiti?

I compiti del presidente sono stati riassunti e scolpiti dalla migliore dottrina. In particolare, costituiscono prerogative dell’ufficio le seguenti attività:
1)  verifica ed accurato controllo che tutti i condomini siano stati convocati;
2) verifica e controllo delle eventuali deleghe; c) verifica della regolare costituzione e validità dell’assemblea;
3) allontanamento di eventuali terzi;
4) direzione e disciplina dell’adunanza, proposizione della discussione su ogni ordine del giorno, votazione e validità di ciascuna delibera;
5) sospensione provvisoria della seduta;
6) dettatura al segretario del contenuto del verbale. Oltre alla dettatura, è infine rimessa al presidente
anche la sottoscrizione del verbale. Le funzioni di presidente, tranne che per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla redazione e sottoscrizione del verbale, si esauriscono comunque con la chiusura dell’assemblea.

In sede assembleare, dirigere con equilibrio e imparzialità lo svolgimento della discussione significa anche regolamentare gli interventi dei condomini. Considerata l’”incandescenza” spesso sottesa a tale attività, rientra nella disponibilità del presidente il potere di introdurre limiti temporali?

La domanda ha trovato puntuale risposta in una pronuncia del giudice di legittimità che ha scrutinato la specifica questione (Cass. civ. Sent. n. 24132/2009). Il presidente dell’assemblea condominiale, osserva la Suprema Corte, tenuto conto del fatto che la sua funzione consiste nel garantire l’ordinato svolgimento della riunione, ha il potere di dirigere la discussione, assicurando, da un lato, la possibilità a tutti i partecipanti di esprimere, nel corso del dibattito, la loro opinione su argomenti indicati nell’avviso di
convocazione e curando, dall’altro, che gli interventi siano contenuti entro limiti ragionevoli. Ne consegue, conclude il giudice di legittimità, che il presidente, pur in mancanza di una espressa disposizione del regolamento condominiale che lo abiliti in tal senso, può stabilire la durata di ciascun intervento, purché la relativa misura sia tale da assicurare ad ogni condomino la possibilità di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti in discussione.

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