Registri – Tenuta obbligatoria per l’anagrafe condominiale

Dal momento che il nostro amministratore non sembra occuparsene, considerato il continuo “via vai” di persone (soprattutto studenti) che vivono negli alloggi, vorrei sapere se è obbligatorio mantenere aggiornato il registro dell’anagrafe condominiale.

Il registro dell’anagrafe condominiale è uno dei quattro (gli altri tre sono quelli dei verbali delle assemblee, della nomina e revoca amministratore, della contabilità) che l’amministratore ha l’obbligo di tenere, di curare, di aggiornare e di conservare, in base a quanto previsto dall’articolo 1130, n. 8, del Codice civile, così come modificato dalla legge 220/2012. Tale registro deve riportare le generalità dei singoli proprietari, dei titolari di diritti reali, quali l’usufruttuario, e di diritti personali di godimento, quali i locatari o i comodatari, nonché i dati catastali di ciascuna unità immobiliare.

I partecipanti al condominio devono comunicare all’amministratore, in forma scritta ed entro sessanta giorni, ogni intervenuta variazione. In caso di inerzia o di incompleta comunicazione, l’amministratore ha il dovere di chiedere le informazioni necessarie, addebitando i costi ai responsabili. Ogni condomino ha diritto di prenderne visione gratuitamente e di estrarne copia a proprie spese e, in caso di rifiuto da parte dell’amministratore, può ottenere un decreto ingiuntivo nei suoi confronti per la consegna del registro (Tribunale Chieti, n. 8/2018).

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