Si può costruire un box sullo spazio del posto auto

Il Tribunale di Roma con sentenza 18580 del  2019 ha dato ragione ad un Condòmino che era stato convenuto in giudizio dal condominio perché aveva realizzato un box, sull’estensione dell’originario posto auto tracciato sul pavimento dell’autorimessa condominiale, delimitandolo con due pareti laterali in muratura, fruendo della parete di fondo già esistente coincidente con l’originario muro perimetrale condominiale e chiudendo la parte prospiciente lo spazio di manovra con una serranda elettrica poggiata su due modeste spallette laterali.

Il condominio chiede la demolizione
Il condominio chiedeva l’immediata demolizione e/o rimozione dell’opera perché illegittima in quanto eseguita in assenza di alcuna autorizzazione assembleare e in violazione degli articoli 1102 e 1122 del codice civile ed inoltre perché aveva modificato la destinazione d’uso del bene e contrastava con il decoro architettonico dell’edificio.

Tutti possono delimitare la proprietà
Sulla base degli accertamenti tecnici del CTU il Tribunale traeva le proprie ragioni per rigettare la domanda del condominio, partendo proprio dal diritto di ciascuno a delimitare la proprietà previsto dall’articolo 841del codice civile e dalla giurisprudenza di legittimità per la quale «Il condominio che abbia acquistato in proprietà esclusiva lo spazio destinato al parcheggio di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa comune del Condominio, ha facoltà a norma dell’articolo 841 codice civile,
di recintarlo sempreché non gliene facciano divieto l’atto di acquisto o il regolamento condominiale avente efficacia contrattuale e non derivi un danno alle parti comuni dell’edificio ovvero una limitazione al godimento delle parti comuni dell’autorimessa» (Cassazione, sentenza n. 26426 del 2014).

Il caso concreto
Nella fattispecie in esame, non risultava un divieto posto dal regolamento di condominio e la chiusura dello spazio, che ha riguardato soltanto l’area di proprietà esclusiva, non aveva determinato alcuna riduzione della zona di manovra comune, né aveva reso più difficoltosa la manovra dei veicoli all’interno dell’autorimessa condominiale; neanche la presenza all’interno dell’area recintata di impianti di scarico
condominiali ed un chiusino potevano essere fattore di ostacolo all’esercizio della facoltà prevista dall’articolo 841 del Codice civile, in quanto tali beni già si trovavano sull’area di proprietà del convenuto che questi si era limitato a chiudere, rendendosi solo necessario un coordinamento con il titolare dello spazio ai fini dell’accesso all’interno di quella che è, ed era, la sua proprietà esclusiva.

La destinazione d’uso non cambia
Restava inoltre immutata la destinazione di uso del bene e l’aspetto estetico del locale comune (anche se nei locali adibiti ad autorimessa, essendo “locali di servizio”, l’aspetto funzionale è largamente predominante su quello estetico) ed legittima era l’installazione delle telecamere in quanto non erano rivolte verso l’area di manovra ma bensì verso l’interno del box di proprietà privata.

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