La disciplina dell’imputazione di pagamento

Imputazione del pagamento

Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra i più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.

 

Ci rispondono gli articoli 1193 e seguenti del codice civile che indicano una serie di criteri idonei a risolvere il problema; vediamoli:

  • se i debiti sono della medesima specie e verso la stessa persona il debitore contestualmente al pagamento può dichiarare quale debito intende soddisfare;
  • in mancanza della dichiarazione del debitore, il potere di scelta spetterà al creditore che rilascerà apposita quietanza indicando il debito cui imputare il pagamento;
  • mancando entrambe le dichiarazioni il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
  • se vi sono più debiti scaduti a quello meno garantito;
  • tra quelli più garantiti a quello più oneroso;
  • tra più debiti onerosi a quello più antico;

Se tutti questi criteri non si riscontrano, l’imputazione andrà fatta proporzionalmente ai vari debiti.

Come abbiamo visto la scelta spetta principalmente al debitore, che la può esercitare solo quando tutti i debiti siano esigibili, e solo quando non si avvale di questa facoltà verrà sostituito dal creditore che deciderà a quale dei debiti sarà imputabile il pagamento.
Solo in mancanza delle dichiarazioni del debitore o del creditore saranno applicabili i criteri che abbiamo visto in tabella.

Concludiamo ricordando che il potere di scelta del debitore è limitato quando il debito è composto da capitale e interessi, in questo caso secondo l’articolo 1194 codice civile prescrive che il pagamento andrà necessariamente imputato agli interessi o alle spese, e non al capitale, a meno che il creditore non vi consenta.

La questione, naturalmente, si pone in caso di debiti aventi ad oggetto beni fungibili omogenei, giacché, nell’ipotesi contraria, nessun dubbio sull’identificazione del debito estinto può porsi.

 

 

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