In capo a tutti i Condòmini i costi per ricercae le cause delle infiltrazioni subite da un Condòmino

All’assemblea non è consentito accertare fattispecie di responsabilità in capo al singolo condòmino

Alle spese sostenute dal condominio per individuare le cause delle infiltrazioni subite da un condòmino nel proprio appartamento partecipano tutti i condòmini, anche nel caso in cui le stesse non vengono
individuate. Lo ha precisato la Corte di appello di Roma con la sentenza 6198, pubblicata il 6 ottobre 2022.

La vertenza nasce dal giudizio promosso da una società, proprietaria di un locale seminterrato, adibito a
ristorante, sito all’interno di un condominio, la quale conveniva quest’ultimo innanzi al Tribunale
chiedendo che venisse dichiarata nulla o annullata una delibera nella parte in cui l’assemblea aveva posto a suo esclusivo carico, escludendo gli altri condòmini, il pagamento delle spese sostenute dal
condominio per gli accertamenti tecnici eseguiti al fine di individuare le cause delle infiltrazioni che
avevano interessato il locale della società attrice. Con l’impugnazione, quest’ultima deduceva l’illegittimità
della delibera per la violazione dei criteri di riparto delle spese fissati dalla legge e dal regolamento
condominiale, oltre alla violazione dei suoi diritti personali.

Il condominio, invece, si difendeva sostenendo la correttezza della delibera, stante la mancata
individuazione delle cause delle infiltrazioni. Il Tribunale dava ragione alla società impugnante dichiarando
nulla la delibera. Trattandosi di decisione che incide, pregiudicandoli sui diritti personali della condòmina,
ha osservato il giudicante, essa, violando il principio generale della ripartizione delle spese condominiali
previsto dall’articolo 1123 del Codice civile, non rientra nelle attribuzioni spettanti all’assemblea, come
delineate dall’articolo 1135 dello stesso Codice civile.

All’assemblea non è consentito accertare fattispecie di responsabilità in capo al singolo condòmino. Sulla
stessa linea del Tribunale la sentenza della Corte di appello capitolina la quale, nel confermare la decisione di primo grado, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale della Cassazione secondo cui è affetta da nullità la delibera dell’assemblea condominiale che, senza il consenso di tutti i condòmini, modifica i criteri legali (articolo 1123 del Codice civile) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell’interesse comune. Ciò, in quanto eventuali deroghe, venendo ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca. 

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