In capo a tutti i Condòmini i costi per ricercae le cause delle infiltrazioni subite da un Condòmino

All’assemblea non è consentito accertare fattispecie di responsabilità in capo al singolo condòmino

Alle spese sostenute dal condominio per individuare le cause delle infiltrazioni subite da un condòmino nel proprio appartamento partecipano tutti i condòmini, anche nel caso in cui le stesse non vengono
individuate. Lo ha precisato la Corte di appello di Roma con la sentenza 6198, pubblicata il 6 ottobre 2022.

La vertenza nasce dal giudizio promosso da una società, proprietaria di un locale seminterrato, adibito a
ristorante, sito all’interno di un condominio, la quale conveniva quest’ultimo innanzi al Tribunale
chiedendo che venisse dichiarata nulla o annullata una delibera nella parte in cui l’assemblea aveva posto a suo esclusivo carico, escludendo gli altri condòmini, il pagamento delle spese sostenute dal
condominio per gli accertamenti tecnici eseguiti al fine di individuare le cause delle infiltrazioni che
avevano interessato il locale della società attrice. Con l’impugnazione, quest’ultima deduceva l’illegittimità
della delibera per la violazione dei criteri di riparto delle spese fissati dalla legge e dal regolamento
condominiale, oltre alla violazione dei suoi diritti personali.

Il condominio, invece, si difendeva sostenendo la correttezza della delibera, stante la mancata
individuazione delle cause delle infiltrazioni. Il Tribunale dava ragione alla società impugnante dichiarando
nulla la delibera. Trattandosi di decisione che incide, pregiudicandoli sui diritti personali della condòmina,
ha osservato il giudicante, essa, violando il principio generale della ripartizione delle spese condominiali
previsto dall’articolo 1123 del Codice civile, non rientra nelle attribuzioni spettanti all’assemblea, come
delineate dall’articolo 1135 dello stesso Codice civile.

All’assemblea non è consentito accertare fattispecie di responsabilità in capo al singolo condòmino. Sulla
stessa linea del Tribunale la sentenza della Corte di appello capitolina la quale, nel confermare la decisione di primo grado, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale della Cassazione secondo cui è affetta da nullità la delibera dell’assemblea condominiale che, senza il consenso di tutti i condòmini, modifica i criteri legali (articolo 1123 del Codice civile) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell’interesse comune. Ciò, in quanto eventuali deroghe, venendo ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca. 

Articoli correlati

Conferma dell’amministratore con lo stesso quorum della nomina

Per la conferma dell’amministratore è applicabile la disposizione dell’articolo 1136 secondo comma Codice civile (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio) alla stessa stregua…

La contabilità condominiale

La contabilità condominiale ha regole meno rigorose di quella del bilancio delle imprese. E’ sufficiente che l’amministratore osservi principi di ordine e correttezza. Per una regolare tenuta…

Non sussiste in capo all’amministratore del condominio alcun obbligo di deposito dell’intera documentazione giustificativa del bilancio.

L’ amministratore condominiale è obbligato a depositare la documentazione giustificativa posta alla base del rendiconto annuale di gestione? La documentazione giustificativa dev’essere resa disponibile durante l’assemblea? Quali…

La manutenzione ordinaria è nella «normalità dell’atto di gestione»

Le spese di manutenzione ordinaria e quelle relative ai servizi comuni essenziali, per essere vincolanti, non richiedono la preventiva approvazione da parte dell’assemblea dei condomini (Cassazione sentenza…

L’impalcatura per i lavori eretta sul terreno confinante del condominio

Dovendo fare dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato condominiale e poiché un lato affaccia in una proprietà privata, l’impalcatura sarà eretta in questa parte privata. Il…

Recesso anticipato per infiltrazioni, l’amministratore inerte risarcisce il locatore

In seguito al recesso anticipato del conduttore, materialmente impossibilitato a godere dell’immobile affittato, reso inagibile dai continui allagamenti determinati dalla mancata manutenzione degli impianti comuni di canalizzazione…