Il danno derivante dall’innalzamento del piano di calpestio del pianerottolo è un illecito permanente

La Cassazione, con la recente ordinanza numero 25835 del 5 settembre 2023, ha accolto le istanze di alcuni proprietari che avevano citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Bergamo, il condominio all’interno del quale erano residenti, chiedendone la condanna alla riduzione in ripristino ed al risarcimento dei danni subiti, in conseguenza del rifacimento della pavimentazione dei corridoi comuni prospicienti le loro unità immobiliari. Per effetto di tali opere, era stato, infatti, innalzato il pavimento dei pianerottoli condominiali e si era creato un importante dislivello rispetto a quello degli immobili delle parti attrici, a causa del quale, all’interno di questi ultimi, si erano verificati numerosi allagamenti, comportanti ingenti danni di natura patrimoniale, che, ad avviso degli istanti, dovevano ritenersi originati da una condotta illecita qualificabile come permanente.

Tanto il giudice di primo grado, che la Corte d’appello di Brescia con la sentenza numero 1345 del 2018, invece, nel rigettare la domanda per intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell’articolo 2043 del Codice civile, hanno ritenuto che i lavori contestati configurassero un illecito istantaneo a effetti permanenti, individuando, così, il termine iniziale per la decorrenza del suddetto termine prescrizionale nel momento del completamento dell’opera, ossia nel perfezionarsi della condotta dell’agente, e ritendendo, per converso, del tutto irrilevante la permanenza della denunciata situazione pregiudizievole.

Per la cassazione della pronuncia di secondo grado, hanno proposto ricorso gli attori soccombenti.
Le valutazioni della Suprema corte

Il giudice di legittimità, esaminate e ritenute superabili alcune questioni preliminari, ha (parzialmente) censurato la pronuncia della corte distrettuale bresciana ricorrendo ad un ragionamento logico estremamente articolato, fondato sulla differente qualificazione giuridica della fattispecie già esaminata nei due precedenti gradi di giudizio.

In particolare, ad avviso della Cassazione, quando si denuncia un danno ad un immobile direttamente riconducibile alla creazione di uno stato di fatto e si agisce per ottenere sia l’eliminazione delle modifiche intervenute che il risarcimento dei danni subiti, tanto l’alterazione dello stato originario dei luoghi in sé considerato, quale fonte di danno immediato all’immobile (nel caso di specie, l’innalzamento del livello del piano di calpestio dei pianerottoli condominiali), che i danni (eventuali) che si verificano in epoca successiva, come effetti delle indebite modifiche operate (nella fattispecie, gli allagamenti subiti all’interno delle proprietà esclusive, per effetto dell’innalzamento), hanno natura di illeciti permanenti.

La decorrenza della prescrizione
Ne discende che, con riferimento al primo illecito (l’innalzamento del piano di camminamento degli spazi condominiali), il termine di prescrizione del diritto al risarcimento in forma specifica, consistente nell’eliminazione delle modifiche apportate, non decorre sino a quando la permanenza della situazione fattuale denunciata viene mantenuta inalterata.

Quanto, poi, ai numerosi allagamenti successivi, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall’immobile, in conseguenza dell’esistenza e della permanenza della loro causa determinante, decorre tempo per tempo, a partire da quando ogni singolo evento si è verificato ed è stato denunciato (Cassazione, numero 4679 del 2009; Cassazione, numero 4677 del 2023).
A questa impostazione, consegue necessariamente l’accoglimento delle censure sollevate dagli istanti ed il rinvio alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, per il riesame della vicenda alla luce dei principi di diritto sopra illustrati, sia quanto al risarcimento per equivalente sia quanto al risarcimento in forma specifica.

La rilevanza della pronuncia
La pronuncia in commento si lascia apprezzare in quanto ribadisce con chiarezza la distinzione esistente tra i due differenti tipi di illecito, conseguenti a condotte antigiuridiche. In particolare, l’illecito istantaneo con effetti permanenti è caratterizzato da un’azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando poi sussistere i suoi effetti nel tempo; al contrario, nel caso di illecito permanente, la verificazione dell’evento si protrae per tutta la durata del danno (e della condotta) che lo produce, fino alla cessazione della predetta condotta illecita (Cassazione, numero 3314 del 2020).

Nell’ipotesi di illecito di carattere permanente, trova, pertanto, applicazione il principio per il quale il relativo termine di prescrizione decorre dal momento della cessazione della sua permanenza, che può coincidere o con la fine materiale dell’infrazione o con il momento della sua contestazione che, valendo anche come atto interruttivo, conferisce all’eventuale protrazione della violazione il carattere di un autonomo (ulteriore) illecito, sanzionabile di per sé (Cassazione, numero 6310 del 2020).

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