L’attività dei consiglieri non è mai sostitutiva delle attribuzioni che il Codice civile affida all’Amministratore pro-tempore e all’Assemblea

L’articolo 1130 bis Codice civile afferma che l’assemblea , oltre all’amministratore,
può anche nominare un consiglio di condominio composto da almeno tre condòmini
negli edifici di almeno 12 unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di
controllo, ma non di amministrazione e non può decidere in autonomia le materie
che l’articolo 1135 Codice civile riserva all’assemblea. 

La Corte di appello aveva affermato il diritto del condòmino ad impugnare la deliberazione del consiglio
condominiale, la quale non aveva un semplice contenuto consultivo , bensì amministrativo, poiché
consisteva in una decisione sui lavori di manutenzione del lastrico solare. La Cassazione emetteva
un’ordinanza (la numero 7484/2019) che rigettava il ricorso del condòmino avverso la predetta sentenza ,
in quanto affermava che le deliberazioni del consiglio hanno un contenuto soltanto consultivo e di
controllo: tali decisioni possono vincolare tutti i condòmini , anche i dissenzienti , solo in quanto siano
rimesse alla successiva approvazione dell’assemblea con le maggioranze previste dall’articolo 1136 Codice civile.

Il Consiglio NON può deliberare opere straordinarie. Tali deliberazioni non sono delegabili ad un gruppo di condòmini, quando hanno ad oggetto l’approvazione di opere straordinarie, la scelta dell’impresa esecutrice, la ripartizione delle spese.

La Cassazione rigettava il ricorso del Condominio in quanto la Corte di appello accertava che :
– il consiglio del condominio aveva approvato l’intervento di manutenzione , aveva scelto l’impresa a cui   affidare i lavori di manutenzione del lastrico solare e aveva suddiviso le spese tra i condòmini;
– la decisione del consiglio non era stata rimessa all’approvazione dell’assemblea condominiale con le    maggioranze prescritte dall’articolo 1136;
– le determinazioni prese dal consiglio condominiale hanno natura negoziale , la cui interpretazione è
rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità;
– la Corte di appello ha attribuito valore organizzativo (e non consultiva o di controllo, in vista ad una
futura approvazione assembleare) alla deliberazione del consiglio;
– la deliberazione del consiglio non è stata approvata o ratificata dall’assemblea condominiale.

La Cassazione (ordinanza 32056 del 2021) dichiarava inammissibile il ricorso del Condominio per revocare
l’ordinanza sopra citata, poiché la stessa non conteneva un errore di fatto, in quanto era pacifico che le
determinazioni del consiglio non erano state approvate e ratificate dall’assemblea condominiale.
Ne consegue che il singolo condòmino è sempre legittimato ad impugnare le decisioni del consiglio le quali non siano state ratificate dall’assemblea, assunte ai sensi dell’articolo 1136 Codice civile, poiché l’attività dei consiglieri non è mai sostitutiva delle attribuzioni che il Codice civile affida all’amministratore e all’assemblea, organi esecutivo e deliberativo dell’ente di gestione condominiale.

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