Amministratore: i termini per rinnovo e nuova nomina

In un condominio l’attuale amministratore sostiene che il suo mandato ha la durata «dell’anno contabile».

Pertanto, essendo stato nominato a maggio del 2022 ma avendo il condominio l’esercizio (1° ottobre-30 settembre) non coincidente con l’anno solare, il suo mandato non sarebbe scaduto 365 giorni dopo la nomina (cioè a maggio 2023) ma andrebbe a scadenza il 30 settembre 2023, con il consuntivo.
In relazione al mandato, il regolamento condominiale parla solo di «durata di un anno» e nel verbale di nomina non si fa riferimento ad altro che alla nomina. In questa situazione, la scadenza del mandato è maggio 2023 o settembre 2023? Inoltre, a maggio 2023 è stata fatta un’assemblea per la revoca dell’amministratore, non approvata, e lo stesso Amministratore pro-tempro sostiene che il suo mandato ora è valido fino a settembre 2024. È veramente così?

In base all’articolo 1129, decimo comma, del Codice civile, l’incarico dell’Amministratore pro-tempore ha durata di un anno e si rinnova per pari periodo in mancanza di una manifestazione contraria  dell’assemblea, terminato il quale l’incarico cessa senza più possibilità di rinnovo automatico.
Il rinnovo annuale opera, quindi, eccezionalmente, per favorire una maggiore stabilità iniziale del rapporto di amministrazione, solo alla scadenza del primo anno di mandato, salvo che l’assemblea o l’amministratore non manifestino un espresso dissenso alla protrazione dello stesso (Tribunale di Cassino, sentenza 21 gennaio 2016, numero 1186).

Il rinnovo consegue al precedente incarico e non anche a un precedente rinnovo, sicché è fatta salva la dimensione annuale della gestione condominiale, nonché quella del correlato impegno di spesa per il compenso dell’amministratore. Il rapporto tra amministratore e condominio è disciplinato dalle regole dettate in tema di mandato, il cui oggetto è la gestione per tutta la sua durata, salvo revoca (articolo 1722 del Codice civile).

Nel caso in esame, all’amministratore nominato nel mese di maggio 2022 è stato conferito l’incarico di occuparsi della gestione allora in corso fino al 30 settembre 2022, decorsa la quale, in difetto di revoca, il mandato proseguirà fino al mese di settembre 2023. A tale data egli cesserà definitivamente e dovrà sottoporre all’assemblea la sua nomina (non il rinnovo) per la gestione dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024.

Articoli correlati

Anticipazioni dell’amministratore: il verbale di consegna non prova il credito

È molto frequente che al termine del mandato l’amministratore uscente richiede al condominio la restituzione di somme, asserendo di averle anticipate per la gestione dell’ente condominiale e…

Anticipazioni dell’amministratore uscente: solo la delibera vale come ricognizione del debito

Il Tribunale di Roma, con sentenza 8859 pubblicata il 6 giugno 2022, torna ad occuparsi della delicata problematica del riconoscimento all’amministratore uscente degli esborsi da quest’ultimo effettuati…

Conservazione della validità degli atti: può essere valida la delibera approvata con verbale incompleto

Delibera annullabile se il verbale ometta di individuare i condòmini assenzienti, dissenzienti o assenti o il valore delle rispettive quote. La decisione assembleare, tuttavia, resterà valida se…

 L’amministratore di condominio può finire nei guai – penalmente – se non vigila sui lavori fatti da ditte esterne? Ecco cosa c’è da sapere

Quando si parla di reati colposi (come lesioni o omicidio per negligenza) legati alla sicurezza sul lavoro, e di amministratori di condominio, si pensa subito alla cosiddetta…

Annullabile il provvedimento dell’amministratore che disattende la delibera condominiale

È annullabile il provvedimento dell’amministratore diramato ai condòmini mediante una nota contenente imputazioni di spesa diverse e criteri ripartitivi difformi da quelli adottati dall’organo assembleare. È, questo,…

Annullabile la delibera che approva il consuntivo se all’avviso non è allegato il registro di contabilità

Va annullata la delibera assembleare che approva il bilancio consuntivo del condominio laddove alla convocazione dell’assemblea non risulti allegata la copia del registro di contabilità. Ciò in…