Approvazione del rendiconto e prescrizione del credito, rapporto delicato

Con la sentenza 2073 depositata il 5 luglio 2022, il Tribunale di Lecce si è pronunciato in merito
ad una questione di sempre attuale interesse : il rapporto tra prescrizione del credito ed il termine per
l’impugnativa della delibera assembleare.

I fatti
Un condomino proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto e notificato dal condominio, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 8.253,44, a titolo di spese per l’erogazione dell’acqua, riferite al periodo che andava dall’anno 2012 all’anno 2019, nonché per oneri condominiali. L’opponente deduceva preliminarmente la nullità delle delibere condominiali poiché adottate in violazione dell’articolo 1136, comma 6, Codice civile e, nel merito, contestava la «parziale prescrizione del credito ex articolo 2948 Codice civile relativa alle annualità 2013, 2014, 2015».

L’opponente, sul punto, deduceva che l’approvazione delle spese e il relativo piano di riparto fossero state adottate il 28 novembre 2013 per l’anno 2003, il 28 febbraio 2014 per l’anno 2014 e il 16 novembre 2015 per l’anno 2015; per tali crediti «l’azione monitoria sarebbe dovuta essere intrapresa entro e non oltre cinque anni dall’approvazione del piano di riparto”. Si costituiva il condominio contestando le eccezioni avversarie ed in particolare sosteneva che «in ordine alla mancata notifica degli avvisi di
convocazione dell’assemblea condominiale, l’asserito vizio avrebbe potuto comportare l’annullabilità della
delibera e non la sua nullità, con la conseguenza che tale vizio non poteva essere rilevato d’ufficio in seno ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo».

L’interruzione della prescrizione e la decisione
Quanto alla eventuale prescrizione il condominio convenuto sosteneva di aver fatto recapitare alla debitrice il 24 dicembre 2014 una lettera raccomandata a/r di messa in mora per il pagamento degli oneri
condominiali degli anni 2012, 2013 e parte del 2014, ritenendo tale missiva idonea ad interrompere il
decorso del termine di prescrizione quinquennale. Il Tribunale pugliese, decideva rigettando l’opposizione
sulla base delle seguenti considerazioni. La questione sottoposta in via preliminare all’attenzione del
giudicante non atteneva alle ipotesi disciplinate dall’articolo 1136 Codice civile, bensì concerne quelle
relative all’impugnazione di delibere condominiali e dunque andava ricondotta nell’alveo di operatività
segnato dall’articolo 1137 Codice civile (termine per impugnare le delibere annullabili) con riguardo alla
nota distinzione tra delibere nulle ed annullabili.

Con specifico riferimento alla omessa comunicazione della convocazione dell’adunanza a taluno dei
condòmini, la Corte regolatrice ha avuto di modo di stabilire che una simile circostanza comporta, non la
nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale (in tal senso, Cassazione 4806 del 2005), la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’articolo 1137, terzo comma (decorrente, per i
condòmini assenti, dalla comunicazione, e, per i condòmini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida
ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.

La validità della delibera non impugnata
Pertanto, le decisioni assembleari oggetto del giudizio dovevano ritenersi valide ed efficaci e, per tali motivi ed alla luce del rigetto del predetto motivo di impugnazione, priva di fondamento risultava l’eccezione in ordine alla parziale prescrizione del credito portato dal titolo opposto; ciò in quanto la validità e la inoppugnabilità delle delibere gravate cristallizza la ripartizione delle spese impugnate dall’opponente e correttamente descritte nel decreto ingiuntivo e ciò impedisce di procedere alla valutazione.

La questione è per certi aspetti controversa se solo si pensa che in giurisprudenza si registra un recente
precedente di merito (Tribunale Roma sentenza 8724 del 17 giugno 2020) con cui è stato ritenuto che la
delibera condominiale, che riportasse senza soluzione di continuità i saldi attivi e passivi degli esercizi
precedenti, sarebbe viziata da invalidità, in quanto riportante (appunto), debiti che si sono estinti per
prescrizione («se è evidente che non può ritenersi viziato un rendiconto che riporti un credito verso un
condominio di cui non è già maturata la prescrizione, non può dirsi altrettanto se la prescrizione sia già
maturata ed il condomino interessato intenda farla valere: altrimenti il rendiconto riporterebbe, in modo
oggettivamente in veritiero, un credito non più esistente».

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