Ha diritto al rimborso il condomino che sostiene per il condominio spese urgenti

Un condomino conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli il proprio condominio chiedendo la ripetizione delle spese di risanamento sostenute in via d’urgenza per dei lavori eseguiti nel corso degli anni, più precisamente lavori urgenti di manutenzione straordinaria ed indifferibile e lavori urgenti per diffida sindacale. Secondo il Tribunale di Napoli sentenza 9189/2023 pubblicata il 10 ottobre 2023 se i lavori, come nel caso in esame, rivestono il carattere di urgenza non si può chiedere la restituzione di quanto pagato.
Occorre esaminare il dato normativo di cui all’articolo 1134 Codice civile, il quale stabilisce che: «Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente».

In particolare, la ratio della norma è quella di evitare, nel condominio negli edifici, dannose interferenze del singolo condomino nell’amministrazione riservata agli organi del condominio. Il presupposto necessario e sufficiente affinché la suddetta norma abbia applicazione è costituito dall’urgenza dell’opera da porre in essere. Sono considerate opere urgenti quelle che appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune.

Quindi, per dirsi configuratala fattispecie della spesa urgente rimborsabile ex articolo 1134 al condomino intervenuto a riparare la cosa comune, occorre che si tratti di evento improvviso, imprevedibile e gravemente dannoso della cosa comune. La prova dell’indifferibilità della spesa incombe sul condomino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condòmini.

Sul punto è stata estremamente chiara la Cassazione, la quale, a Sezioni unite, ha statuito che: «La diversa disciplina dettata dagli articoli 1110 e 1134 Codice civile in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell’altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell’urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l’utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione».

«Ne discende che, instaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, poiché tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell’urgenza, ai sensi dell’articolo 1134 Codice civile».

Tale orientamento è confermato dalla Cassazione con sentenza 18759 del 2016 secondo la quale: «il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostri, ex articolo 1134 Codice civile, l’urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condòmini». Ancora con sentenza 3221 del 2014 la Suprema corte statuisce che: «in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell’articolo 1134 Codice civile, il condomino può ottenere il rimborso della spesa fatta per la cosa comune, sostenuta, cioè, in funzione dell’utilità comune, indipendentemente dalla circostanza che la spesa stessa sia stata fatta su cosa comune o di proprietà esclusiva».
 

Il Tribunale di Napoli con la sentenza 9189 del 2023 ha stabilito che nel caso di specie sussiste il carattere dell’urgenza delle opere poste in essere dal condominio per gli interventi eseguiti, due dei quali, ordinati dal Comune di Napoli con ordinanze sindacali. Dai rilievi effettuati dalla Polizia locale e dal sopralluogo dei Vigili del fuoco (depositato in atti) non vi è alcun dubbio sulla necessità di intervenire repentinamente onde eliminare i pericoli derivanti dal distacco di intonaco dal cornicione della costruzione sita su parte del solaio di copertura del fabbricato e prospiciente il cortile interno.

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