Il presidente dell’assemblea può essere eletto fra gli estranei al condominio

Lo ha chiarito la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza numero 572 pubblicata il 9 maggio 2023
In assenza di disposizione normativa in tema di nomina del presidente dell’assemblea, deve riconoscersi alla compagine condominiale la facoltà di nominare un soggetto, non necessariamente condomino perciò estraneo, con funzione di sovra ordinazione al corretto svolgimento delle attività collegiali. Lo ha chiarito la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza numero 572 pubblicata il 9 maggio 2023.

Una condomina impugnava dinnanzi al tribunale cosentino la delibera con cui l’assemblea si era costituita affidando la presidenza a soggetto estraneo al condominio. Il condominio avversava la domanda sostenendo la legittimità e validità del deliberato. Il giudice calabrese ha precisato che la carica di presidente dell’assemblea può essere ricoperta da qualsiasi condomino e finanche da un soggetto estraneo al condominio. Se il regolamento di condominio non prescrive nulla, è possibile nominare presidente anche un terzo intervenuto come delegato di un condomino. All’esito, il Tribunale di Cosenza rigettava la domanda poiché infondata.

La condomina gravava la pronuncia avanti la Corte di Appello di Catanzaro deducendo l’erroneità e l’ingiustizia della stessa per aver avallato la nomina di un presidente illegittimo.

L’impugnante contestava la delibera sostenendone la nullità in quanto l’assemblea era presieduta da soggetto non condomino, perciò estraneo. La Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la circostanza dedotta dall’appellante secondo cui all’assemblea partecipava un soggetto estraneo determinando l’insanabile nullità delle decisioni prese. In definitiva, la partecipazione di soggetti estranei non pregiudica la validità della delibera assembleare.

Non sussisteva prima né dopo la novella riformatrice sul condominio una disposizione che prescriva che le delibere assembleari dei condòmini debbano constare da verbale sottoscritto dal presidente. La nomina del presidente è collegabile alla natura dell’assemblea che agisce sotto la direzione di un presidente che ne accerta la regolarità costitutiva, avvia e disciplina la discussione sugli argomenti posti in discussione, indice la votazione dichiarandone il risultato e consentendo all’organo assembleare di manifestare la propria volontà.

Non essendo la nomina del presidente prevista da alcun disposto normativo, in passato si è deciso che eventuali irregolarità formali relative alla sua nomina non comportano l’invalidità delle delibere assembleari. La nomina eventualmente illegittima del presidente dell’assemblea non conduce alla nullità della relativa delibera. Peraltro, in relazione alla dedotta circostanza, secondo il decidente non sarebbe ipotizzabile nemmeno il vizio di annullabilità.

In assenza di disposizione normativa in tema di nomina del presidente dell’assemblea condominiale, deve essere riconosciuta all’assemblea la facoltà di nominare un soggetto, non necessariamente condomino, con funzione di sovra ordinazione al corretto svolgimento delle attività. Inoltre, il presidente dell’assemblea, nominato a maggioranza ed estraneo al condominio, non esercita il diritto di voto e non ha interessi confliggenti rispetto a quelli del condominio essendo soggetto terzo e disinteressato.

Gli Ermellini avevano precisato che proprio perché la nomina del presidente dell’assemblea dei condòmini non è prevista da alcuna norma, le eventuali irregolarità formali relative alla sua designazione non invalidano le delibere assembleari (Cassazione n. 5709 del 1987 n. 4615 del 1980). Consegue che il ruolo svolto dal presidente di una assemblea e le eventuali irregolarità legate alla sua nomina, alla sottoscrizione o al soggetto sono prive di particolare rilievo. Sulla base di tale percorso motivazionale, il decidente ha rigettato il gravame.

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