Valida la delibera che ripartisce la somma occorrente a sbloccare il conto corrente pignorato

Legittima la delibera con cui si ripartiscono, secondo i millesimi di proprietà, le somme necessarie all’amministratore per ripianare un debito del condominio, nel caso specifico il mancato pagamento aveva determinato anche il pignoramento del conto corrente condominiale. Sono le conclusioni a cui è giunta la Cassazione nella sentenza 33482 del 2021.

A proporre ricorso alla Suprema corte era stato un condomino che si era opposto alla relativa ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti. A suo avviso era impossibile l’oggetto della delibera che aveva ripartito le spese perché esulava dalle competenze dell’assemblea, secondo le previsioni della Cassazione sezioni Unite 4806 del 2005 . Assunto respinto però dai giudici di merito: la delibera – scriveva in particolare il giudice d’appello- non era estranea alle finalità condominiali, avendo l’intento di sbloccare l’operatività del conto corrente. Tra l’altro il deliberato non era neppure stato impugnato nei termini previsti, pertanto era da ritenersi legittimo.

Alla Cassazione il condomino soccombente si era rivolto adducendo tre presunte violazioni di legge, tutte respinte. Al di là degli aspetti procedurali sollevati, la Suprema corte, precisava di sposare in pieno il ragionamento della corte territoriale sulla validità della delibera. La sentenza 9839 del 2021 , rivedendo in parte le conclusioni della pronuncia richiamata dal condomino ricorrente sentenza 4806 del 2021 ha specificato quando un deliberato è nullo e quando è annullabile. In particolare per quanto riguarda le
delibere di spesa, come quella in esame, la nullità ricorre solo quando, a maggioranza, l’assemblea modifichi i generali criteri di ripartizione stabiliti dalla legge e da valere per il futuro.

Niente di tutto ciò era avvenuto in questo caso: il condominio, a seguito di una sentenza di condanna, era stato ritenuto responsabile di danni nei confronti di terzi che, in sede di richiesta di risarcimento, avevano pignorato le somme presenti sul conto corrente condominiale. La delibera quindi ha solo ripartito, secondo i criteri di legge, la somma occorrente alla liberazione del conto corrente dal vincolo del pignoramento. Nessun criterio ripartitivo mutato, dunque, nessuna violazione di legge. Delibera quindi valida e Condòmino tenuto al pagamento delle somme richieste.

Articoli correlati

Legittimo l’utilizzo del box auto per il deposito di materiale se il regolamento condominiale non lo vieta

È legittimo l’utilizzo del garage da parte del condòmino proprietario come deposito di materiale se nel regolamento condominiale non vi è un espresso divieto e non arrechi…

Delibera annullabile se l’amministratore vota per delega

Il divieto introdotto dalla riforma del 2012 non può essere superato nemmeno da eventuali previsioni contrarie del regolamento condominiale. È annullabile, ai sensi dell’articolo 67, comma 5,…

Una delibera è invalida se i millesimi contrari superano quelli favorevoli

Una delibera è invalida se i millesimi contrari superano quelli favorevoli, anche quando la maggioranza dei presenti ha votato a favore. Un richiamo che dovrebbe risuonare chiaramente…

La delibera che approva i bilanci legittima l’operato dell’amministratore

Una volta che l’assemblea condominiale abbia approvato i bilanci ed i relativi stati di ripartizione e la delibera non viene impugnata, l’operato dell’amministratore deve ritenersi ratificato e…

Il termine per impugnare decorre dal decimo giorno successivo alla giacenza

Il termine di trenta giorni per impugnare la delibera condominiale decorre, per l’assente, in caso di mancata consegna della raccomandata contenente il verbale d’assemblea, dal decimo giorno…

Furto dall’impalcatura: il condominio è responsabile illimitatamente

La seconda sezione civile del Tribunale di Avellino, con la sentenza 8 gennaio 2024, n. 28 del 2024, ha affermato che nell’ipotesi di furto in appartamento condominiale,…