Si tratta di un atteggiamento volto a privare coattivamente la parte offesa della libertà d’azione Commette il reato di violenza privata previsto dall’articolo 610 del Codice penale, il condomino che parcheggia la propria vettura nel cortile condominiale ostruendo l’accesso al box di proprietà esclusiva di altro condòmino. Lo ha affermato la Cassazione, Quinta sezione penale, con la sentenza 37091/ 2022.
Cosa dice la sentenza
Secondo la suddetta disposizione, «chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni». Scopo della norma è quello di garantire a ciascun soggetto la libertà morale, ossia la facoltà di autodeterminarsi liberamente, di essere libero e sentirsi come tale, sempre nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento giuridico. Il bene giuridico tutelato è la libertà psichica della persona e non deve essere pregiudicata da un qualsivoglia comportamento violento o intimidatorio idoneo a determinare una coartazione, diretta o indiretta, sulla libertà di azione delle persone.
I fatti di causa
Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, due condòmini venivano condannati dal Tribunale per il reato di violenza privata previsto dall’articolo 610 del Codice penale, oltre al risarcimento dei danni a favore delle parti civili, avendo in più occasioni parcheggiato la propria autovettura all’interno del cortile condominiale impedendo a queste ultime di poter liberamente accedere al box di loro proprietà. La sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello che rideterminava la pena, dichiarando di non dover procedere nei confronti degli imputati per l’intervenuta prescrizione di alcuni episodi, confermando la condanna per i periodi successivi e quanto statuito dal Tribunale dal punto di vista civile.
La decisione della Cassazione
La Suprema corte, pronunciandosi sul ricorso promosso dai condòmini condannati, lo dichiarava inammissibile, richiamando l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale integra pacificamente la fattispecie della violenza privata di cui all’articolo 610 del Codice penale, parcheggiare la propria vettura all’interno del cortile condominiale in modo da impedire alle persone offese di poter liberamente accedere ai box auto di loro proprietà. Ciò in quanto il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di determinazione e azione.