Valida la delibera «ribaltata» dal condomino sopraggiunto

È pacifico il principio per cui l’assemblea, nel corso della medesima riunione, possa decidere di deliberare nuovamente su uno o più argomenti posti all’ordine del giorno già discussi, stante, magari, il ripensamento di un condomino sul voto da lui precedentemente espresso, oppure per il sopraggiungere di altri condòmini prima assenti, e sempre che il presidente proponga (e l’assemblea accetti) di rimettere in votazione il medesimo argomento già discusso. L’importante è che al momento della nuova votazione l’assemblea non sia stata ancora dichiarata chiusa e che sussista sempre il giusto quorum per deliberare. Al singolo condomino non è dato un limite di tempo per partecipare all’assemblea fin tanto che questa sia in corso di svolgimento, dovendo però subire le decisioni definitivamente già assunte.

La discussione che di norma precede la votazione costituisce un presupposto per consentire al singolo condomino di formarsi un maggiore convincimento sul voto che poi andrà a esprimere, tenuto presente che, dopo l’entrata in vigore della legge 220 del 2012, di riforma del condominio, già con il ricevimento dell’avviso di convocazione egli è messo in grado di sapere esattamente su che cosa l’assemblea sarà chiamata a deliberare. Il nuovo articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile è infatti perentorio nel precisare che l’avviso di convocazione deve contenere specifica indicazione dell’ordine del giorno, così che il condomino abbia preventiva cognizione di che cosa si andrà a decidere.

È comunque solo il condomino che lamenta di non avere avuto sufficienti informazioni su quanto deliberato, e non gli altri, che può semmai eccepire l’irregolarità della delibera assunta, non essendo egli peraltro obbligato a partecipare a qualsivoglia discussione precedente le votazioni.

Articoli correlati

Supercondominio, il singolo condomino non può impugnare la delibera approvata dal rappresentante della sua palazzina

Impugnazione della delibera in un supercondominio al centro dell’interessante sentenza 8254/2025 della Cassazione depositata il 28 marzo. Ad avviarla era stato il ricorso proposto da un avvocato,…

Conferma dell’amministratore con lo stesso quorum della nomina

Per la conferma dell’amministratore è applicabile la disposizione dell’articolo 1136 secondo comma Codice civile (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio) alla stessa stregua…

La contabilità condominiale

La contabilità condominiale ha regole meno rigorose di quella del bilancio delle imprese. E’ sufficiente che l’amministratore osservi principi di ordine e correttezza. Per una regolare tenuta…

Non sussiste in capo all’amministratore del condominio alcun obbligo di deposito dell’intera documentazione giustificativa del bilancio.

L’ amministratore condominiale è obbligato a depositare la documentazione giustificativa posta alla base del rendiconto annuale di gestione? La documentazione giustificativa dev’essere resa disponibile durante l’assemblea? Quali…

No alla convocazione lasciata in portineria: il condomino può non ritirarla

Il Tribunale di Monza con sentenza 205 del 31 gennaio 2025 si occupa di una fattispecie del tutto particolare che si distingue per originalità. L’ambito è quello…

Legittima la nomina del consiglio di condominio negli stabili con meno di dodici unità immobiliari

Con la sentenza 389, pubblicata il 12 febbraio 2025, il Tribunale di Genova si è pronunciato in merito alla legittimità o meno della nomina del consiglio di…