La convocazione all’assemblea inviata mediante e-mail

L’invio tramite posta elettronica ordinaria è stata dichiarata irregolare la convocazione dell’assemblea trasmessa ad un indirizzo di e-mail ordinaria e non all’indirizzo Pec espressamente indicato dal condomino all’amministratore per l’invio delle comunicazioni (Tribunale di Sulmona sentenza 3 dicembre 2020, numero 243).

Riguardo alla possibilità che si possa considerare legittima pure la convocazione trasmessa mediante e-mail ordinaria invece che mediante posta elettronica certificata, Tribunale di Roma sentenza 23 luglio 2021, numero 12727 ha precisato che la posta elettronica ordinaria può formare piena prova dei fatti nella stessa rappresentati, come prevede l’articolo 2712 del Codice civile, se non vengono disconosciuti da colui nei confronti del quale viene prodotta.

In generale la sola e-mail, non sostenuta da altri riscontri e nella contestazione della controparte, non è
idonea a provare la tempestiva ricezione dell’avviso; e la sentenza ha spiegato che ciò dipende dal fatto che la e-mail non è uno strumento che conferisce certezza alla comunicazione, a differenza della PEC che
invece genera un codice univoco registrato, con marce temporali, dal provider, il quale, ai sensi
dell’articolo 16-bis legge 2/2009, degli articoli 6 e 8 Dlgs 82/2005 e del Dpr 68/2005, produce gli effetti di
una vera a propria raccomandata (ovviamente solo quando entrambi gli utenti siano dotati di casella di
posta elettronica certificata), con la conseguenza che la posta elettronica non certificata non costituisce
strumento idoneo a dimostrare l’effettivo avvenuto recapito dell’avviso, perché manca ogni evidente
riscontro dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario.

La pronuncia più recente
In questa stessa prospettiva e richiamando alcuni dei precedenti fin qui ricordati da ultimo Tribunale
Tivoli, sentenza 5 aprile 2022, numero 493, ha affermato che l’articolo 66, comma 3, delle disposizioni di
attuazione del Codice civile non prevede l’e-mail semplice come mezzo di convocazione dei condòmini, ma che ciò non implica che l’uso della stessa sia vietato, sempreché la ricezione della comunicazione sia
garantita e, soprattutto – in caso di contestazione – possa essere provata; e che la questione si pone in
termini diversi soltanto nel caso in cui sia stato lo stesso condomino ad esprimere la volontà di ricevere le convocazioni assembleari mediante e-mail ordinarie, in tal modo sottoponendosi volontariamente al
rischio della mancata ricezione.

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